Cassazione Civile, Ordinanza n. 29298/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di partecipazioni sociali nel quale i cedenti avevano assunto un patto di non concorrenza per tre anni, con limiti territoriali e con una deroga per la produzione e commercializzazione di radiatori in rame-ottone e batterie alettate, subordinata all’avvio dell’attività entro 120 giorni. Il cessionario, a sua volta, aveva accettato un vincolo speculare nei confronti di determinati clienti indicati in un allegato. In giudizio si discuteva, da un lato, se alcune fatture relative a prestazioni di riparazione o a forniture preesistenti rientrassero o meno nella violazione del patto di non concorrenza e, dall’altro, se fosse legittimo l’uso del segno "Orlandi" nella denominazione della società costituita dai cedenti, alla luce anche di un marchio comunitario asseritamente registrato dalla società acquirente. I ricorrenti principali lamentavano: 1) omessa o falsa valutazione delle prove e violazione del principio di non contestazione, sostenendo che tre fatture fossero riferite a mere riparazioni e che una fattura riguardasse un ordine anteriore alla stipula; 2) motivazione apparente o insufficiente sulla riduzione della penale, poiché la Corte d’appello avrebbe ridotto solo di 10.000 euro la penale nonostante avesse riconosciuto meno violazioni; 3) violazione delle norme sulla concorrenza e sulla proprietà industriale per non avere la Corte d’appello accertato la confondibilità del segno "Orlandi" con il marchio comunitario e per avere dichiarato cessata la materia del contendere senza verificare la persistente lesione del diritto. I ricorrenti incidentali, al contrario, sostenevano che il patto di non concorrenza dovesse essere interpretato più restrittivamente o più estensivamente a loro favore e che la penale dovesse essere parametrata a un numero maggiore di violazioni e ricomprendere anche le riparazioni e la sostituzione di pezzi di ricambio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale e inammissibile integralmente il ricorso incidentale. In particolare, ha ritenuto fondata la censura sulla mancata motivazione circa l’omessa ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare che alcune fatture riguardavano riparazioni, poiché tale prova, se ammessa, era idonea a incidere in modo decisivo sull’accertamento della violazione del patto. Ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa al segno "Orlandi", perché la Corte d’appello aveva esaminato solo la confondibilità tra le denominazioni sociali e non aveva verificato la dedotta contraffazione del marchio comunitario. Sono state invece ritenute inammissibili le doglianze sulla non contestazione, sulla quantificazione della penale e sull’interpretazione del contratto, trattandosi in parte di censure di merito e in parte di critiche non autosufficienti o non adeguatamente sviluppate.
Norme richiamate
Il ricorrente che invochi la mancata considerazione di un fatto asseritamente pacifico deve indicare specificamente in quali atti la circostanza sia stata allegata e come sia rimasta non contestata; altrimenti la censura è inammissibile.
Richiamato insieme alle altre norme processuali, senza che dalla decisione emerga un’autonoma massima sul suo contenuto.
Le istanze istruttorie formulate nelle memorie integrative devono essere considerate e, se decisive, la loro mancata ammissione deve essere adeguatamente motivata.
Richiamato nel motivo di ricorso principale come norma processuale in tema di prova testimoniale.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione succinta è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi.
Le censure di legittimità devono essere ricondotte a specifici vizi di violazione di legge, nullità o omesso esame, senza risolversi in una nuova valutazione del merito.
L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata, non per una diversa lettura del testo proposta dal ricorrente.
Richiamato quale canone ermeneutico contrattuale, non autonomamente sviluppato nella ratio della decisione.
Richiamato quale canone di interpretazione secondo buona fede, senza specifica massima autonoma nella sentenza.
Richiamato quale criterio di interpretazione complessiva e funzionale della clausola contrattuale.
Richiamato in tema di penale contrattuale e sua quantificazione.
La penale può essere valutata e ridotta in relazione alle violazioni accertate e alla loro consistenza economica, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile se motivato.
Richiamato in tema di patto di non concorrenza, la cui portata va determinata secondo l’interpretazione delle clausole contrattuali.
Richiamato per la tutela contro la concorrenza sleale e per valutare l’uso del segno "Orlandi" e le condotte asseritamente scorrette.
Richiamato quale norma sulla tutela del nome e della denominazione nell’ambito del giudizio di confondibilità.
L’uso del patronimico nella denominazione sociale è consentito anche in presenza di marchi registrati, purché conforme ai principi della correttezza professionale.
Richiamato nel motivo di ricorso principale senza che la decisione ne espliciti una specifica interpretazione autonoma.
Richiamato nel motivo di ricorso principale senza specifica elaborazione nella motivazione della Corte di cassazione.
Richiamato nel motivo di ricorso principale senza specifica elaborazione nella motivazione della Corte di cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo processuale come parametro del diritto di difesa, senza una autonoma massima elaborata in sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo processuale come parametro del giusto processo e della motivazione.
Norma procedurale richiamata per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato, senza rilevanza sulla decisione di merito.
Massime di principio
- In cassazione la censura di omesso esame o di violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non indica con precisione gli atti in cui il fatto sarebbe stato allegato e la sede in cui la sua non contestazione risulterebbe verificabile.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è sindacabile solo se la prova era potenzialmente decisiva, cioè idonea a infirmare con certezza la base fattuale della decisione di merito; se la prova è decisiva e la decisione non ne spiega il rigetto, la sentenza è cassabile.
- L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una lettura alternativa delle clausole, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione inesistente o apparente.
- La motivazione sulla penale contrattuale è sufficiente se consente di ricostruire il criterio seguito dal giudice nella valutazione delle violazioni e della loro incidenza economica; non è necessario che la riduzione sia proporzionata al numero delle singole fatture contestate se il giudice ha considerato l’insieme delle violazioni accertate.
- Quando la domanda è fondata non solo sulla denominazione sociale ma anche sulla contraffazione di un marchio, il giudice deve esaminare entrambe le basi della pretesa: la sola verifica della confondibilità tra ragioni sociali non esaurisce il giudizio sulla tutela del segno distintivo.
- L’uso del patronimico nella denominazione sociale non è di per sé illecito in presenza di un marchio altrui; occorre verificare se l’uso sia conforme alla correttezza professionale e se produca in concreto confondibilità o lesione del segno tutelato.
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