Cassazione Civile, Ordinanza n. 06521/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente di un ministero aveva agito per ottenere un compenso aggiuntivo sostenendo di avere svolto, dal 2010 al 2013, anche l'incarico di responsabile di un'altra divisione rimasta vacante, senza percepire retribuzione ulteriore. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che le clausole del CCNL invocate riguardassero solo incarichi formalmente conferiti e incarichi per conto terzi; la Corte d'appello aveva confermato, escludendo il diritto a ulteriori somme sia a titolo retributivo sia risarcitorio, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e della mancanza di un diritto al formale conferimento dell'incarico ad interim. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 116 e 421 c.p.c. per mancata pronuncia sulle istanze istruttorie volte a provare l'effettivo svolgimento dell'incarico; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. 165/2001, degli artt. 1173, 1175, 1218, 1226, 1374, 1375, 2087, 2099 c.c. e degli artt. 2 e 36 Cost., sostenendo che l'attività ulteriore dovesse essere remunerata nonostante l'onnicomprensività e l'assenza di formale conferimento; 3) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per il rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento, richiamando anche giurisprudenza recente delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non negava lo svolgimento dell'attività ma negava il diritto a un compenso ulteriore. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e che, per la reggenza di un ufficio dirigenziale temporaneamente vacante, ulteriori compensi spettano solo se previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale; inoltre l'art. 2126 c.c. non è applicabile a compiti riconducibili comunque alla qualifica posseduta, anche se attribuiti con determinazioni amministrative illegittime. Ha parimenti respinto il terzo motivo, correggendo la motivazione della Corte d'appello: non c'era arricchimento senza causa dell'amministrazione perché il trattamento economico richiesto non era dovuto proprio in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente, con conseguente insussistenza del presupposto dell'azione ex art. 2041 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale dedotta per censurare la mancata valutazione delle prove richieste; il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi
richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
conferma il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale nel pubblico impiego privatizzato
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente sul fondamento del preteso credito
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; non è stato ritenuto idoneo a fondare il compenso richiesto
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente per sostenere una responsabilità dell'amministrazione, esclusa dalla Corte
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; non rilevante ai fini del riconoscimento del compenso
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di buona fede e correttezza
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; non è stato ritenuto fondante il diritto al compenso
richiamato per sostenere la debenza di una retribuzione ulteriore; la Corte lo ha escluso in presenza del principio di onnicomprensività
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente; non ritenuto decisivo
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che potesse superare il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
esclusa la sua applicabilità alle ipotesi di incarichi attribuiti con determinazioni amministrative illegittime ma comunque riconducibili alla qualifica posseduta
azione sussidiaria di arricchimento senza causa; non configurabile perché il trattamento economico richiesto non era dovuto
richiamato per il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento; la domanda è stata respinta
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendone il dispositivo
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 60 CCNL
invocato in giudizio per sostenere il diritto al compenso aggiuntivo; applicabilità esclusa dai giudici di merito e non utilmente censurata
art. 61 CCNL
invocato in giudizio per sostenere il diritto al compenso aggiuntivo; applicabilità esclusa dai giudici di merito e non utilmente censurata
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la retribuzione del dirigente è tendenzialmente onnicomprensiva e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo l'incarico e, in generale, gli incarichi conferiti dall'amministrazione o comunque riconducibili all'ufficio ricoperto; un compenso aggiuntivo spetta solo se una specifica fonte normativa o contrattuale lo preveda espressamente.
- Se il dirigente di una pubblica amministrazione assume la reggenza di un ufficio temporaneamente vacante, la pretesa a ulteriori compensi non discende automaticamente dallo svolgimento di fatto delle funzioni, ma richiede un titolo negoziale o contrattuale idoneo; la mera mancata formale attribuzione non genera di per sé il diritto al pagamento ulteriore.
- L'art. 2126 c.c. non è applicabile quando la prestazione sia comunque resa nell'ambito di compiti riconducibili alla qualifica posseduta, ancorché sulla base di determinazioni amministrative illegittime; la norma opera invece nelle ipotesi di prestazione eseguita in assenza di valido titolo per nullità del rapporto.
- L'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in presenza di un effettivo arricchimento senza giusta causa e non può essere utilizzata per aggirare il sistema retributivo che, per la qualifica dirigenziale, esclude la debenza del compenso richiesto.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un accertamento che il giudice di merito non ha effettivamente compiuto.
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