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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13831/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una proposta Docfa presentata per un'unità immobiliare contenente un impianto eolico con nove aerogeneratori nel Comune di Melfi. La società aveva indicato il classamento in categoria D/1 e una rendita catastale di euro 2.400,00; l'Ufficio aveva rettificato la rendita in euro 9.790,00. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata. Nel precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza d'appello, indicando di verificare se la torre eolica fosse un macchinario/congegno/attrezzatura/impianto funzionale al processo produttivo, dunque escluso dalla rendita, e di rideterminare la rendita considerando i cespiti rilevanti secondo i criteri di legge. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha escluso il valore della torre dal calcolo e ha fissato la rendita in euro 4.490,00 richiamando una tabella contenuta in memoria dell'Ufficio e affermando che il CTU aveva esorbitato dal mandato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo in sintesi: motivazione apparente o inesistente della sentenza di rinvio; violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c.; violazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015; omesso esame del fatto relativo al quesito posto al CTU; omessa pronuncia sul motivo di riassunzione concernente il metodo di calcolo della rendita. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente: il giudice di rinvio ha escluso il valore della torre eolica ma non ha spiegato in modo intelligibile quali elementi siano stati considerati per formare la rendita catastale, con quali valori e perché la stima dell'Ufficio sia stata preferita a quella del CTU. Secondo la Corte, una volta esclusa la torre dal computo, il giudice del rinvio doveva comunque rideterminare la rendita considerando tutti gli elementi residui rilevanti e motivando sul procedimento seguito; il mero richiamo a un prospetto contenuto in memoria non consente il controllo sulla correttezza logico-giuridica della decisione. Ritenuti assorbiti gli altri motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione, proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza non notificata.

  • art. 38 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma di coordinamento per il termine di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria e al vizio di motivazione apparente.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma violata per la carenza argomentativa della decisione.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    considerato norma centrale: ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili speciali e particolari, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 22, l. n. 208/2015

    richiamato insieme al comma 21 per la disciplina della rideterminazione della rendita catastale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    ritenuto non abrogato, neppure tacitamente, dalla legge del 2015 nella parte in cui attribuisce valore normativo al rinvio alla circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato per il principio della stima diretta degli opifici e degli immobili speciali.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per la non classificazione delle unità immobiliari speciali o singolari e per la conseguente stima diretta.

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per affermare che la rendita catastale delle unità immobiliari speciali si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per il criterio del costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione, in mancanza di valore venale determinabile mediante mercato.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedurre che il giudice di rinvio si sarebbe discostato dal perimetro segnato dalla sentenza rescindente.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per violazione del principio di diritto enunciato in sede rescindente.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né di controllarne la correttezza, perché omette di indicare in modo intellegibile gli elementi posti a base della decisione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e, quando sia richiesta una rideterminazione della rendita o di altro valore, deve procedere a un accertamento completo e non parziale rispetto al thema devolutum.
  • In materia catastale, per gli immobili a destinazione speciale e particolare censiti nei gruppi D ed E, la stima diretta continua a costituire il criterio legale di determinazione della rendita, secondo le metodologie normative e di prassi richiamate dalla disciplina di settore.
  • L'art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208/2015 ha ridefinito l'oggetto della stima catastale, escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.
  • Nella determinazione della rendita di un impianto eolico, una volta esclusi torre e aerogeneratori perché strumentali al processo produttivo, il giudice deve comunque valutare e motivare sulle componenti residue rilevanti e sui criteri di costo applicati, senza limitarsi a recepire apoditticamente un prospetto di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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