Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18349/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a varie imposte per diverse annualità, emessa nei confronti di una società colpita dal sisma del 1990 in Sicilia. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, reputando sufficiente il versamento di euro 5.000 per ottenere la riduzione al 10% del dovuto e la rateazione del residuo; aveva inoltre ritenuto inammissibili alcune censure sui vizi della cartella perché non riproposte con appello incidentale. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, della VI direttiva 77/388/CEE, degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, sostenendo che il beneficio fiscale invocato dalla contribuente, con riferimento all’IVA per gli anni 1991 e 1992, costituiva aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione e quindi non era applicabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’incompatibilità con il diritto UE del beneficio fiscale riconosciuto dalla CTR, perché in materia di IVA l’agevolazione non spetta ai contribuenti, trattandosi di misura incompatibile con l’ordinamento comunitario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente contro la cartella di pagamento. Ha compensato le spese dell’intero giudizio per il consolidarsi in corso di causa degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso unitamente alle norme UE e tributarie, ma dalla decisione non emerge una specifica autonoma statuizione interpretativa sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    La misura agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non è applicabile, in materia di IVA, ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, poiché integra un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    È richiamato nel ricorso come norma rilevante nel sistema delle agevolazioni per il sisma; la decisione non ne sviluppa una autonoma interpretazione oltre il coordinamento con il regime degli aiuti di Stato.

  • VI direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata in relazione alla disciplina IVA e al principio di neutralità fiscale, che osta alla riduzione del tributo nei termini invocati.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Le misure agevolative che riducono tributi e contributi dovuti da imprese colpite da calamità naturali, se attuate in violazione dell’obbligo di preventiva notifica, sono incompatibili con il mercato interno.

  • decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final

    Ha qualificato come aiuti di Stato incompatibili le misure agevolative di riduzione di tributi e contributi concesse alle imprese colpite dal sisma del 1990; per l’IVA il beneficio non è comunque applicabile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 288 TFUE

    La decisione della Commissione è immediatamente applicabile e vincolante, quale ius superveniens da attuare anche d’ufficio dal giudice di legittimità.

  • art. 107, par. 2, lett. b) TFUE

    È menzionato come possibile deroga che consente la compatibilità degli aiuti solo se vi sia un nesso chiaro e diretto tra danno da calamità e aiuto, evitando sovracompensazioni.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali riconosciute a soggetti colpiti da calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della misura con la disciplina sugli aiuti di Stato dell’Unione europea; se la Commissione ha qualificato la misura come aiuto incompatibile, essa non può essere applicata ai contribuenti interessati.
  • Quando l’agevolazione riguarda l’IVA, la disciplina unionale sul principio di neutralità fiscale impedisce riduzioni tali da compromettere la riscossione integrale dell’imposta dovuta; il beneficio non spetta quindi neppure nei limiti eventualmente consentibili per altre imposte.
  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono immediatamente vincolanti e il giudice di legittimità deve darvi attuazione anche d’ufficio, decidendo nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • Se la controversia riguarda esclusivamente l’applicazione giuridica di una misura incompatibile con il diritto UE e i fatti rilevanti sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e definire direttamente la causa nel merito, rigettando la pretesa del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.