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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un pensionato titolare di pensione di vecchiaia erogata da una cassa previdenziale professionale, volta a ottenere il ricalcolo della prestazione con applicazione, alla c.d. quota A, del criterio del pro-rata, con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione; in sede di legittimità, dopo un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte territoriale aveva nuovamente condannato la cassa a corrispondere la pensione ricalcolata e, per quanto qui rileva, aveva posto a carico degli eredi la restituzione di quanto percepito in più al netto delle ritenute di legge. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. n. 917 del 1986, e dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, in caso di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata, la restituzione doveva essere disposta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali. Prima dell’adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto e notificato alle altre parti.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, applicando l’art. 391, primo comma, c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. La Corte ha inoltre precisato che la pronuncia di estinzione esclude l’applicabilità del contributo unificato დამატivo previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale della censura di violazione di legge dedotta con il ricorso.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. n. 917 del 1986

    La ricorrente invocava questa norma per sostenere che le somme restituite dopo essere state assoggettate a ritenuta devono essere recuperate nel rispetto della disciplina fiscale e nei limiti della capienza del reddito imponibile del periodo d’imposta di restituzione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della pretesa di restituzione delle somme indebitamente percepite.

  • art. 390 c.p.c.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto la rinuncia ritualmente formulata e notificata.

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    Consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità in conseguenza della rituale rinuncia al ricorso.

  • art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per indicare il rito camerale seguito per la decisione.

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha affermato che la sua applicazione è esclusa nei casi di estinzione del giudizio, essendo circoscritta al rigetto integrale, all’inammissibilità o all’improcedibilità del ricorso.

  • art. 10, comma 2bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    «Le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili»

    La Corte lo richiama come disposizione sopravvenuta, entrata in vigore dopo la notifica del ricorso, rilevante nel senso di confermare il principio della restituzione al netto delle ritenute.

Massime di principio

  • La rituale rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese possono essere compensate integralmente se ricorrono ragioni legate all’andamento normativo e giurisprudenziale della vicenda.
  • La disciplina della ripetizione di somme assoggettate a ritenuta fiscale opera, in linea di principio, con riguardo a quanto effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del percettore, sicché la restituzione non può essere pretesa al lordo di somme mai definitivamente incamerate.
  • La previsione del contributo unificato aggiuntivo non si applica all’ipotesi di estinzione del giudizio, essendo riferita solo al rigetto integrale e alle declaratorie di inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossione
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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