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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un dipendente pubblico transitato per mobilità volontaria presso una provincia con rapporto a tempo parziale, il quale chiedeva di essere ricondotto a tempo pieno e di ottenere il risarcimento del danno per la mancata conversione del rapporto. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo applicabile la disciplina collettiva che consente il ritorno al tempo pieno solo dopo il decorso di un biennio dalla trasformazione, computato dalla data di inizio del rapporto con la nuova amministrazione, e hanno ritenuto inoltre non dimostrata la disponibilità di posti equivalenti a tempo pieno. Il ricorso per cassazione contro tale decisione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza, ritenendo che le censure non contrastassero la ratio decidendi e che fossero comunque prive dei requisiti di specificità e attinenza al decisum. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente ha dedotto tre errori di fatto: (1) la Corte avrebbe erroneamente percepito che la causa petendi del ricorso originario fosse limitata al decorso del biennio, mentre essa avrebbe riguardato anche la disponibilità del posto in organico; (2) avrebbe erroneamente ritenuto non riprodotto nel ricorso il Programma triennale del fabbisogno, documento che invece sarebbe stato richiamato e decisivo; (3) avrebbe qualificato come questione nuova, quindi inammissibile, la censura relativa alla priorità del diritto alla trasformazione a tempo pieno, mentre tale questione sarebbe stata già introdotta nei gradi di merito. La revocazione è stata reputata inammissibile perché tutte le doglianze investono la valutazione e l'interpretazione degli atti e delle censure, non una falsa percezione immediata di un fatto processuale incontestabilmente emergente dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che i dedotti errori non sono errori di fatto revocatori, ma contestazioni della valutazione giuridico-processuale compiuta nell'ordinanza revocanda: in particolare, la lettura della causa petendi originaria, la rilevanza del Programma triennale del fabbisogno e la novità della questione relativa alla priorità della trasformazione a tempo pieno implicano attività interpretativa e valutativa, non suscettibile di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Non essendovi attività difensiva della controparte, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione immediata della realtà processuale, obiettivamente e prontamente rilevabile dagli atti, non come errore di giudizio o di valutazione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    I motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi e determinano inammissibilità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il documento richiamato deve essere specificamente indicato e riprodotto secondo l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo come parametro denunciato dal ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma nel decidere sulla revocazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro denunciato dal ricorrente; non assume autonoma ratio decidendi nella decisione sulla revocazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro denunciato dal ricorrente con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12-ter d.lgs. n. 61/2000

    Richiamato dai motivi del ricorso; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché la censura è ritenuta non revocatoria.

  • art. 8, comma 6, d.lgs. n. 81/2015

    Indicata come disciplina attuale corrispondente a quella invocata dal ricorrente.

  • art. 4, comma 14, CCNL 14.9.2000

    I dipendenti con rapporto a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, anche prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico

    La norma è richiamata come base della pretesa; la decisione di merito aveva letto la disciplina nel senso che il biennio decorresse dall'inizio del rapporto con la nuova amministrazione e che, in difetto, il diritto fosse negato.

  • art. 4, comma 15, CCNL 14.9.2000

    Richiamato nei motivi, ma ritenuto non applicabile dalla Corte territoriale alla fattispecie.

  • CCNL 31.3.1999

    Richiamato nei motivi come fonte collettiva rilevante per la disciplina del rapporto part-time nel comparto enti locali.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. contro le sentenze della Cassazione è ammessa solo per un errore percettivo immediato e oggettivamente rilevabile dagli atti, consistente nell'aver supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale decisivo in contrasto con il contenuto incontrovertibile degli atti stessi.
  • Non integra errore revocatorio l'asserita errata lettura dei motivi di ricorso, della sentenza impugnata o della causa petendi: quando la doglianza investe l'interpretazione del contenuto degli atti o la valutazione della loro portata processuale, si è davanti a un errore di giudizio, sindacabile solo nei limiti dei mezzi ordinari e non con revocazione.
  • La censura per revocazione è inammissibile se, dietro la denuncia di un errore di fatto, mira in realtà a contestare la ratio decidendi basata sull'inattinenza dei motivi al decisum o sulla loro inidoneità a scalfire l'inammissibilità dichiarata.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; censure che non colgono la ratio decidendi sono equivalenti a motivi non proposti.
  • L'errore sulla mancata riproduzione o specifica indicazione di un documento, così come l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle censure, appartiene all'area della valutazione processuale e non può essere fatto valere con la revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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