Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19769/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una cittadina extra-UE all'assegno sociale con decorrenza da luglio 2020. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame della richiedente, ritenendo che la sua carta di soggiorno di familiare di cittadino UE fosse equiparabile al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che, in presenza di ulteriore accertamento sul soggiorno legale continuativo, sulla residenza decennale, sul requisito anagrafico e sul requisito reddituale, il diritto dovesse essere riconosciuto, disapplicando l'art. 80, comma 19, L. 388/2000 per contrasto con la disciplina eurounitaria. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente equiparato il permesso per motivi familiari al permesso UE di lungo periodo, trattandosi di titoli diversi e solo il secondo legittimante all'assegno sociale; con il secondo ha dedotto violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe omesso di verificare tutti i requisiti richiesti, in particolare il titolo di soggiorno corretto, il requisito economico e la stabile e continuativa permanenza in Italia, con errata valutazione della prova e del riparto dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'assegno sociale, occorre distinguere tra stranieri in generale e familiari stranieri di cittadini italiani o UE che esercitano il diritto al ricongiungimento: per questi ultimi è sufficiente il possesso della carta di soggiorno familiare, in presenza degli ulteriori requisiti di legge. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la sussistenza del titolo di soggiorno, della stabile e continuativa permanenza in Italia, della residenza decennale, dell'età e della condizione reddituale, e che tali accertamenti non erano sindacabili in cassazione nei limiti dedotti. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 19, L. 388/2000

    Norma nazionale ritenuta non applicabile in modo ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale nei confronti del familiare straniero di cittadino UE, quando ricorrano i requisiti previsti dalla disciplina eurounitaria e dal sistema di soggiorno permanente del familiare.

  • art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995

    È la base normativa dell'assegno sociale; la Corte la interpreta nel senso che, per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE, la prestazione può essere riconosciuta con la carta di soggiorno familiare e gli ulteriori requisiti di legge.

  • art. 20, comma 10, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008

    Richiamato dall'INPS come norma collegata ai requisiti dell'assegno sociale e del soggiorno di lungo periodo; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva proposta dal ricorrente.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la Corte chiarisce la distinzione tra tale titolo e la posizione del familiare di cittadino UE titolare di carta di soggiorno familiare.

  • artt. 9, 10, 13, 14, 17 e 19 d.lgs. 30/2007

    La Corte li considera nel complesso come disciplina del diritto di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari, rilevante per la carta di soggiorno e per il soggiorno permanente del familiare.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 3/2007

    Stabilisce l'equiparazione tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e prevede che i riferimenti normativi alla carta di soggiorno si intendano al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 12 e art. 3, lett. b), Dir. 2011/98/UE

    La Corte richiama la direttiva per affermare la parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004.

  • Regolamento (CE) n. 883/2004

    Utilizzato per individuare i settori della sicurezza sociale rilevanti; la Corte vi ricomprende l'assegno sociale per l'Italia sulla base dell'allegato X.

  • Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/2004

    È richiamato per affermare che, per l'Italia, l'assegno sociale rientra tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo oggetto di coordinamento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la sua violazione, osservando che l'onere probatorio relativo ai requisiti del beneficio era stato assolto dalla richiedente tramite la documentazione valutata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che le doglianze sull'accertamento di fatto sarebbero sindacabili solo nei ristretti limiti dell'omesso esame, non dedotti nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegno sociale, la posizione del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione va distinta da quella dello straniero extra-UE in generale: per il primo, il possesso della carta di soggiorno familiare può essere sufficiente, se ricorrono gli altri requisiti di legge.
  • La carta di soggiorno di familiare di cittadino UE e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non vanno confusi, ma il sistema normativo ne consente l'equiparazione ai fini del riconoscimento di determinate prestazioni, quando la disciplina nazionale rinvii alla carta di soggiorno.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la stabile e continuativa permanenza nel territorio, la residenza decennale e il requisito reddituale, tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione oggi tipizzato, non potendo la Corte di legittimità sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio già acquisito e non nell'allegazione di un effettivo erroneo riparto dell'onere della prova.
  • In materia di prestazioni assistenziali collegate a status di soggiorno e parità di trattamento eurounitaria, il giudice deve coordinare la disciplina interna con quella dell'Unione, disapplicando la norma nazionale incompatibile solo quando il presupposto soggettivo rientri nel campo applicativo della normativa europea invocata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.