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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1459/2023, resa tra le parti, pubblicata il 3 maggio 2023 (non notificata) con cui era dichiarato inammissibile il ricorso per l'annullamento della concessione edilizia n. 115/2012;

Giustizia amministrativa202301203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: concessione edilizia n. 115/2012 relativa alla realizzazione di cinque villette a schiera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria di un fabbricato confinante aveva impugnato in primo grado la concessione edilizia rilasciata dal Comune alla controinteressata, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento del PRG vigente, nonché violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 4 della l.r. Sicilia n. 65/1981. L'interesse a ricorrere era stato fondato sul diritto al mantenimento del corretto assetto edilizio e urbanistico del territorio confinante. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo non dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento. In appello, l'interessata ha contestato l'erronea valutazione dei fatti e dei principi sull'interesse ad agire, richiamando gli artt. 39 c.p.a. e 100 c.p.c., anche in relazione all'art. 873 c.c., e sostenendo che la realizzazione delle villette avrebbe determinato un aggravio delle opere di urbanizzazione e un pregiudizio alla qualità paesaggistica e all'amenità dei luoghi. Ha inoltre riproposto, invocando l'effetto devolutivo, le censure di contraddittorietà e travisamento del PRG e di erronea applicazione dell'indice di fabbricabilità. La controinteressata ha eccepito anche la notificazione dell'appello a un difensore non più incaricato dal Comune; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione, stante l'infondatezza dell'appello.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato l'esito di inammissibilità del ricorso originario. Richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 22/2021, ha affermato che la mera vicinitas può concorrere a individuare la legittimazione ad agire, ma non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere, che richiede l'allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Nel caso concreto, l'aggravio del carico urbanistico prospettato dall'appellante è stato ritenuto meramente ipotetico, poiché non erano stati forniti elementi concreti sull'incremento negativo del carico urbanistico né sulla carenza dei servizi. In assenza del presupposto processuale dell'azione, il Collegio non ha esaminato le censure di merito relative al PRG, all'indice di fabbricabilità e alla legittimità del titolo edilizio. L'appellante è stata condannata al pagamento, in favore della controinteressata costituita, di euro 3.000 oltre accessori per le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina dell'interesse ad agire; il giudice ha deciso la controversia sulla base della necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento dell'interesse ad agire, la cui carenza determina l'inammissibilità della domanda.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai possibili pregiudizi derivanti dall'intervento edilizio confinante; la questione non è stata esaminata nel merito per la carenza di interesse a ricorrere.

  • art. 12 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal titolo edilizio, ma non esaminato nel merito per l'assenza del presupposto dell'azione.

  • art. 4 l.r. Sicilia 11 aprile 1981, n. 65

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla concessione edilizia, ma non esaminato nel merito per la carenza di interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • La mera relazione di vicinitas rispetto a un intervento edilizio può contribuire a individuare la legittimazione ad agire, ma non dimostra di per sé l'interesse a ricorrere; quest'ultimo richiede la prospettazione di uno specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
  • Chi impugna un titolo edilizio deve allegare e fornire elementi concreti circa il pregiudizio prodotto dall'intervento sulla propria posizione, non essendo sufficiente il richiamo generico al corretto assetto urbanistico del territorio.
  • L'aggravio del carico urbanistico è un concetto relazionale e dinamico, da valutare in base all'effetto incrementale dell'insediamento in termini di domanda di strutture e opere collettive, correlata al numero delle persone insediate; una deduzione meramente ipotetica sull'aumento del carico urbanistico e sulla carenza dei servizi non integra un interesse concreto al ricorso.
  • Quando manca un presupposto dell'azione, il giudice può arrestarsi alla questione processuale e non deve esaminare le successive censure di illegittimità del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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