Cassazione Civile, Ordinanza n. 05659/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento in primo grado di un avviso di accertamento sintetico per IRPEF dell'anno 2007. L'accertamento era fondato sulla disponibilità di beni e spese indice di capacità contributiva non dichiarati, tra cui immobili, autovettura, collaboratore familiare e polizze assicurative, con rideterminazione del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 38 per mancato contraddittorio preventivo. Con il secondo ha censurato la mancata considerazione della prova contraria già offerta. Con il terzo ha contestato l'affermazione della CTR secondo cui sarebbe necessario un nesso eziologico tra spese e disponibilità, sostenendo che nel redditometro basti provare la mera disponibilità delle somme. Con il quarto ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui rimborsi assicurativi e altre disponibilità asseritamente esenti o non imponibili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per l'accertamento sintetico relativo al periodo d'imposta 2007 non era ancora applicabile l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale introdotto dal d.l. n. 78/2010, che opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo, terzo e quarto motivo, perché le doglianze richiedevano un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in cassazione. Nel merito ha ribadito che il redditometro integra una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità dei beni indice, spetta al contribuente provare documentalmente che il reddito presunto deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o da somme patrimoniali/non imponibili; la sola dimostrazione della disponibilità di somme non è sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; per il testo applicabile ratione temporis introduce una presunzione legale relativa basata su beni e spese indice di capacità contributiva, consentendo al contribuente di fornire prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme.
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010
con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La novella che introduce l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento sintetico non ha efficacia retroattiva e si applica solo agli accertamenti relativi a periodi d'imposta successivi al 2009.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può mascherare richieste di rivalutazione del merito e delle prove, inammissibili in sede di legittimità.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR si era comunque pronunciata sui profili di merito relativi alle disponibilità economiche e alla loro rilevanza nell'accertamento sintetico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
- In materia di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o servizi indice di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: accertato il fatto-base, il giudice non può disattenderne il valore presuntivo, ma solo verificare la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di somme: occorre provare documentalmente che le risorse provengano da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o da altre somme non imponibili o patrimoniali.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico, introdotto dal d.l. n. 78/2010, non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della novella, il termine dichiarativo era già scaduto.
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