Cassazione Civile, Ordinanza n. 00840/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diritto di un macchinista dipendente di un’impresa ferroviaria a vedersi computare, nella retribuzione dovuta durante le ferie, anche alcune voci variabili normalmente percepite in servizio: l’incentivo per attività di condotta/scorta, l’incentivo per attività di riserva e i compensi correlati all’assenza dalla residenza. Il giudice di merito aveva riconosciuto tali somme ritenendole collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, nonché idonee, se escluse, a determinare una riduzione della retribuzione feriale potenzialmente dissuasiva rispetto al godimento delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito alla giurisprudenza UE una portata vincolante errata e che la disciplina interna e collettiva sarebbe stata diversa; (2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della contrattazione aziendale, assumendo che la nozione di ferie retribuite sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva e che l’art. 20.3 del contratto aziendale escludeva le voci richieste; (3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la tutela UE richiederebbe solo una retribuzione non irrisoria e non dissuasiva, non necessariamente pari a quella ordinaria, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 Statuto dei lavoratori, come modificato dalla l. 92/2012, contestando la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti conformi e affermando che la nozione di retribuzione feriale comprende gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status del lavoratore, con verifica in concreto dell’idoneità della riduzione retributiva a dissuadere dalle ferie; ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza UE e la valutazione sull’inclusione di specifiche indennità spetta al giudice nazionale. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, applicando il principio per cui, per i crediti non ancora prescritti all’entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario del lavoratore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore, durante le ferie, il computo di specifiche voci retributive variabili collegate alle mansioni di macchinista e al relativo status professionale. Ha inoltre ribadito che la prescrizione dei crediti retributivi, per quelli non ancora prescritti al momento della riforma del 2012, decorre dalla cessazione del rapporto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e distratte al difensore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, includendo le voci pecuniarie collegate alle mansioni e allo status del lavoratore, così da non dissuaderlo dal fruire del riposo annuale.
È richiamato come attuazione interna della disciplina europea sulle ferie, ma la Corte ribadisce la prevalenza dell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia sull’ordinamento nazionale.
art. 36 Cost.
È evocato quale parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata, in relazione anche al trattamento economico durante le ferie.
È richiamato in tema di ferie retribuite, da coordinare con la disciplina europea interpretata dalla Corte di giustizia.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È contestato dalla società come clausola che escluderebbe alcune voci dalla retribuzione feriale, ma la Corte ne conferma l’interpretazione sistematica e conforme alla finalità della direttiva.
art. 54.1 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Individua compensi per attività di condotta oraria e attività di riserva ritenuti collegati alle mansioni del lavoratore e quindi computabili nella retribuzione feriale.
art. 77 CCNL
Riguarda i compensi correlati all’assenza dalla residenza, anch’essi considerati dal giudice di merito come legati allo status professionale del macchinista.
art. 28 punto 2 lett. c CCNL mobilità/settore attività ferroviarie
È citato per qualificare come ordinarie, nell’economia del rapporto, le attività di scorta e riserva connesse alla mansione.
In combinato con l’art. 2935 c.c. regola la prescrizione dei crediti retributivi, che per i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; per i crediti di lavoro in rapporto stabile la decorrenza è stata ricondotta alla cessazione del rapporto.
È evocato per il mutato regime di stabilità del rapporto di lavoro a seguito della riforma del 2012, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
La riforma del sistema sanzionatorio dei licenziamenti è ritenuta idonea a incidere sulla stabilità del rapporto e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
È richiamato insieme alla l. 92/2012 nel ragionamento sulla stabilità del rapporto e sulla prescrizione dei crediti retributivi.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali devono essere incluse le voci economiche che abbiano un collegamento con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa ridurre in modo apprezzabile il trattamento percepito e disincentivare la fruizione del riposo.
- La verifica sulla idoneità della riduzione retributiva a costituire un disincentivo all’esercizio del diritto alle ferie è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, purché sorretta da motivazione non illogica e coerente con la finalità di tutela del riposo effettivo.
- L’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE fornita dalla Corte di giustizia vincola il giudice nazionale e prevale sulle letture interne non conformi; la nozione europea di retribuzione feriale non può essere svuotata dalla contrattazione collettiva.
- Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa europea sia già stata chiarita in modo consolidato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e la controversia richieda solo l’applicazione di tali principi al caso concreto.
- Per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della riforma del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché il mutato regime di stabilità del rapporto incide sulla concreta possibilità di esercitare il diritto in costanza di rapporto.
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