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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22251/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società impugnavano la sentenza d'appello che aveva dichiarato invalido/inefficace il trasferimento del ramo d'azienda operato il 30 dicembre 2013 da B.M.P.S. a Fruendo s.r.l., affermando la permanenza del rapporto di lavoro con B.M.P.S. e disponendo la riammissione dei lavoratori. Le ricorrenti contestavano la valutazione di merito sull'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto (art. 2112 c.c. e direttiva 2001/23/CE), sostenendo che la cessione fosse invece valida; chiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su questioni interpretative comunitarie. La Corte di merito aveva ritenuto che il compendio trasferito non fosse autonomo funzionalmente poiché mancavano beni immateriali essenziali (applicativi e infrastrutture IT) che rimasero in disponibilità di BMPS, e che, quindi, ai rapporti di lavoro si applicasse il diritto comune (art. 1406 c.c.), con necessità del consenso dei lavoratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per i lavoratori che hanno conciliato. Per gli altri ha rigettato entrambi i ricorsi (di Fruendo e di B.M.P.S.), confermando la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e ricondotto la vicenda alla cessione individuale dei contratti (art. 1406 c.c.) richiedente il consenso dei lavoratori. Sono state respinte le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in quanto le questioni comunitarie erano già chiarite dalla giurisprudenza e non pregiudiziali al decidere. Le società ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese capitale e processuali; compensazione delle spese con i lavoratori che hanno conciliato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    art. 2112 c.c., commi 1 e 5

    richiesta autonomia funzionale e preesistenza del ramo ceduto: il ramo deve poter svolgere l'attività con propri mezzi organizzativi e funzionali già prima della cessione; l'assenza del trasferimento di elementi essenziali (es. applicativi/infrastrutture IT) può escludere la cessione di ramo ai sensi della norma

  • Direttiva 2001/23/CE

    art. 1 (definizione), art. 3, art. 6, art. 8

    la nozione comunitaria di 'entità economica che conserva la propria identità' richiede un complesso organizzato di persone e mezzi; la Corte UE richiede che l'autonomia del ramo sia preesistente al trasferimento; la disciplina comunitaria è coerente con l'interpretazione nazionale e non impone l'applicabilità ove manchi un'entità funzionalmente autonoma

  • art. 1406 c.c.

    in assenza dei presupposti per la cessione di ramo d'azienda, la cessione dei singoli contratti richiede il consenso del lavoratore; pertanto la cessione individuale è inefficace senza consenso

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    limiti del sindacato di legittimità in cassazione: la valutazione dei fatti e del materiale probatorio è riservata al giudice di merito; in cassazione sono ammessi solo vizi di diritto, errori di sussunzione o omissioni decisivi; non è possibile una rivalutazione dei fatti che spetti al merito

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è obbligatorio se la questione è già risolta dalla giurisprudenza della Corte o non è rilevante per il decidere; il giudice nazionale valuta la necessità del rinvio

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicazione della norma sul contributo unificato: riconoscimento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a carico delle società ricorrenti

  • art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c.

    richiamati in tema di onere della prova e valutazione del materiale probatorio: la Corte ha ricordato che l'onere della prova rimane a carico di chi invoca gli effetti di art. 2112 e che la valutazione delle prove è di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale rilevante

Massime di principio

  • Per qualificare un trasferimento come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE è necessario dimostrare un'entità economica preesistente e dotata di autonomia funzionale: non basta la mera esternalizzazione o la costituzione contrattuale di una nuova società.
  • Elementi rilevanti (valutati nel loro insieme) includono: il trasferimento di mezzi materiali e immateriali essenziali (es. applicativi IT), la persistenza di un'organizzazione autonoma, la conservazione dell'identità economica e/o un gruppo di lavoratori con know-how specifico che garantisca la continuità del servizio.
  • La prova degli elementi costitutivi spetta a chi invoca l'applicazione dell'art. 2112; in assenza di tali elementi il trasferimento dei singoli contratti richiede il consenso dei lavoratori (art. 1406 c.c.).
  • La valutazione delle circostanze è complessiva e di merito: singoli fattori non sono autonomamente decisivi e la loro diversa ponderazione non è sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE va chiesto solo se la questione comunitaria è realmente risolutiva e non già pacificamente chiarita dalla giurisprudenza comunitaria; il giudice nazionale decide sulla necessità del rinvio.
  • In fase di esternalizzazione, per evitare contenziosi, è opportuno documentare e, se possibile, trasferire gli elementi organizzativi e tecnologici essenziali del ramo (o prevedere accordi che garantiscano la continuità), e valutare con attenzione l'effettiva autonomia funzionale prima del trasferimento.
  • I difensori delle imprese dovrebbero essere pronti a dimostrare con prove specifiche (inventari, contratti di licenza/uso degli strumenti IT, organigrammi, clientela) l'autonomia e la preesistenza del ramo; viceversa i lavoratori possono far valere l'assenza di tali elementi e ottenere la qualificazione come cessione individuale.

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