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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22252/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato l'invalidità ed inefficacia del trasferimento di ramo d'azienda del 30/12/2013 tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Fruendo s.r.l., con conseguente permanenza del rapporto di lavoro subordinato della sig.ra Bini a decorrere dal 1/1/2014 e condanna alla riammissione in servizio e agli adempimenti normativi. Fruendo aveva dedotto tre motivi di cassazione e BMPS sei motivi; la lavoratrice aveva depositato controricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al verbale di conciliazione del 20/01/2021 davanti alla Commissione provinciale di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale di Siena, nel quale BMPS e Fruendo si sono impegnate a non proseguire il contenzioso limitatamente alla posizione della sig.ra Bini e a rinunciare agli atti e all'azione avverso la sentenza impugnata. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Verbale di conciliazione (procedura amministrativa/stragiudiziale)

    La definizione transattiva mediante verbale di conciliazione, depositata in giudizio, determina il venir meno della controversia e legittima la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della Corte

  • Principio processuale della cessazione della materia del contendere e della compensazione delle spese

    Se le parti eliminano la posizione di contrasto (ad esempio tramite transazione che include rinuncia ad impugnazioni), il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e decidere in merito alle spese (in questo caso compensandole)

Massime di principio

  • Un accordo transattivo valido e depositato in giudizio che definisca la controversia rispetto a specifica posizione fa venir meno la materia del contendere e può portare il giudice a dichiarare estinto il processo senza decidere nel merito.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione sul merito: la sentenza impugnata resta formalmente in essere ma il procedimento di impugnazione si estingue laddove le parti rinuncino all'azione.
  • Le parti possono prevedere nel verbale di conciliazione la rinuncia agli atti e all'azione davanti alle corti superiori; tale rinuncia, se comprovata, è idonea a far cessare il giudizio di cassazione relativamente alla posizione oggetto della conciliazione.
  • La Corte, in presenza di transazione che estingue la controversia, valuta le spese di lite e può disporne la compensazione; è quindi opportuno regolare espressamente nel verbale la disciplina delle spese per evitare incertezze.
  • Se la conciliazione riguarda solo alcune posizioni o parti, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere solo per le posizioni oggetto della transazione; eventuali questioni residue devono essere chiaramente individuate e documentate.

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