Cassazione Civile, Sentenza n. 22249/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato nulla la cessione del ramo d'azienda DAACA dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a Fruendo S.r.l. (30/12/2013, efficacia 10/01/2014) e aveva riconosciuto la permanenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti presso la banca con relativa riammissione. Le società deducevano la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (come novellato dall'art. 32 d.lgs. 276/2003) e chiedevano il riconoscimento della successione nei rapporti di lavoro, contestando la valutazione del giudice di merito relativa all'autonomia funzionale e alla preesistenza del ramo trasferito (mancato trasferimento di applicativi/IT, natura "no labour intensive", composizione del personale e possibilità di affidamenti in appalto/subappalto). Sono anche state richieste la sospensione del procedimento e la rimessione alla Corte di Giustizia UE su questioni interpretative della Direttiva 2001/23/CE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi delle società (Fruendo e MPS). Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di Massimo Brutti a seguito di conciliazione e ha compensato le spese per la parte conciliata; per il resto ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c. sulla base della mancanza del requisito di autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto. Le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sono state respinte come non necessarie; la Corte ha ribadito i principi consolidati di giurisprudenza nazionale e comunitaria e ha rimarcato i limiti del sindacato di legittimità sul giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Norma centrale: trasferimento di ramo d'azienda opera solo se il complesso ceduto è dotato di autonomia funzionale e, secondo la giurisprudenza consolidata recepita dalla Corte, tale autonomia deve comunque preesistere al trasferimento (capacità di svolgere autonomamente la funzione senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario). La valutazione della sussistenza di tali requisiti è di merito.
art. 32 d.lgs. 276/2003
Modifica di coordinamento che adegua l'art. 2112 c.c. alla Direttiva 2001/23/CE; conferma l'impostazione giurisprudenziale che integra il requisito dell'autonomia funzionale con la nozione di preesistenza.
Direttiva 2001/23/CE
è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica
La Corte richiama la giurisprudenza CJEU: la nozione di "entità economica" si ricava da un giudizio complessivo su molteplici elementi (personale, mezzi, organizzazione, clientela, analogia delle attività ecc.). L'autonomia deve essere valutata globalmente e va verificata la preesistenza dell'entità trasferita; la qualificazione data dalle parti non può creare ex novo il ramo.
art. 267 TFUE (rimessione pregiudiziale)
La Corte conferma che la rimessione alla Corte di Giustizia è dovuta solo se necessaria per la decisione; non è obbligatoria quando la questione è già risolta da consolidata giurisprudenza CJEU o quando la questione non è rilevante ai fini della decisione (principio "acte clair" e valutazione di rilevanza).
Massime di principio
- Per qualificare un trasferimento come "cessione di ramo d'azienda" occorre valutare globalmente autonomia funzionale e preesistenza dell'entità trasferita; nessun elemento isolato (es. mancato trasferimento di applicativi IT o coincidenza territoriale) è determinante da solo.
- La preesistenza è requisito essenziale: non è consentito che le parti 'creino' al momento della cessione l'entità che si pretende trasferita; l'individuazione del ramo deve avere valore accertativo, non costitutivo.
- I giudici di merito sono competenti a valutare i fatti e il convincimento motivato sul punto è sottratto al sindacato pieno di legittimità; il ricorso per cassazione può censurare solo vizi di legge o gravi vizi di motivazione, non una rivalutazione dei fatti.
- Un ramo 'dematerializzato' o 'leggero' può esistere (es. quando prevale il fattore personale/know-how), ma occorre comunque che il gruppo di lavoratori e le modalità operative costituiscano un complesso organizzato con potenzialità commerciali autonome.
- Il mancato trasferimento di beni strumentali o applicativi può incidere sulla valutazione dell'autonomia, ma non è decisivo ove il complesso trasferito conservi altri elementi organizzativi e personali che garantiscano l'identità e l'autonomia funzionale.
- La rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatica: il giudice nazionale può rifiutare il rinvio quando le questioni sono già chiarite dalla giurisprudenza comunitaria o non sono decisive per la sentenza.
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