Cassazione Civile, Sentenza n. 22177/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Edilpini impugnava il verbale INPS di recupero degli sgravi contributivi spettanti ex legge n. 448/1998 per il periodo 01/04/2000-30/11/2002 (importo richiesto Euro 47.464), sostenendo che le assunzioni contestate riguardavano lavoratori effettivamente disoccupati al momento della nuova assunzione e che quindi ricorreva un incremento occupazionale della societa'. L'INPS aveva invece rilevato che si era verificata una mera successione dei rapporti di lavoro dalla ditta individuale Pitucci Nicola alla Edilpini, con riassunzione degli stessi lavoratori dopo pochissimi giorni, medesime mansioni e medesima sede, non avendo quindi luogo un incremento netto dell'occupazione; nonché l'esistenza di collegamenti di fatto tra le imprese riconducibili al nucleo familiare Pitucci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello dell'Aquila. Ha ritenuto provato che non vi fu un effettivo incremento occupazionale ma una mera riassunzione dei medesimi lavoratori, con breve intervallo di disoccupazione, stesse mansioni e sede, nonche' sovrapposizione patrimoniale e gestionale riconducibile al nucleo familiare Pitucci. Ha riaffermato che l'onere probatorio grava sulla societa' beneficiaria degli sgravi e che i benefici sono esclusi se l'incremento occupazionale deriva da trasferimenti di lavoratori tra imprese controllate o riconducibili a un medesimo centro di interessi. Ha condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, Euro 200,00 per esborsi, e ha disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, commi 5 e 6
Gli sgravi sono subordinati all'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro eccedenti il personale gia' occupato al 31 dicembre dell'anno precedente; non spetta il beneficio quando si verifica una mera successione dei rapporti lavorativi senza incremento netto dell'occupazione. L'onere della prova spetta all'impresa che richiede il beneficio.
Non solo le forme di collegamento formale previste dall'art. 2359 possono impedire il riconoscimento del beneficio, ma anche i collegamenti di fatto: comune nucleo proprietario, direzione unitaria o condotte coordinate tra imprese, che dimostrino un'operazione di ristrutturazione finalizzata a trasferire lavoratori per ottenere benefici indebiti.
codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha ritenuto che, ancorche' alcune circostanze non fossero formalmente contestate, il giudice puo' valutare la documentazione e l'istruttoria raccolta; la mancata contestazione non impedisce al giudice di formare il proprio convincimento sulla base delle prove.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Norma applicata in materia di contributo unificato e oneri processuali: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle previsioni sul contributo unificato e ha liquidato le spese di lite a carico della ricorrente.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma richiamata in ordine alle modalita' procedurali relative al deposito delle conclusioni della Procura Generale; citata in rapporto alla fase di udienza e deposito conclusioni nel procedimento.
Massime di principio
- I benefici contributivi per incremento occupazionale richiedono la prova di un aumento netto di addetti rispetto al personale gia' impiegato al 31 dicembre dell'anno precedente; trasferimenti o successioni di lavoratori tra aziende riconducibili allo stesso centro di interessi non costituiscono incremento.
- Il carico della prova spetta all'impresa che chiede gli sgravi: deve dimostrare che le assunzioni sono di soggetti effettivamente disoccupati e che l'occupazione e' nuova e non il frutto di una ristrutturazione interna o di trasferimento coordinato di personale.
- Ai fini di esclusione del beneficio non conta solo il controllo societario formale (art. 2359 c.c.), ma anche elementi di fatto quali comunanza di sede, medesima attivita', stretti rapporti familiari tra titolari o soci, direzione unitaria o condotte coordinate che denotino un unico centro di interessi.
- Brevi periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro e la successiva assunzione, la conservazione delle stesse mansioni e l'uso della stessa sede sono fattori che rafforzano la presunzione di mera successione e non di nuovo incremento occupazionale.
- In fase processuale, il giudice puo' valutare liberamente la documentazione e l'istruttoria anche se alcune circostanze non sono state formalmente contestate dalle parti; le deduzioni e le prove documentali possono portare alla disconferma del beneficio.
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