Cassazione Civile, Sentenza n. 22267/2021 del 04/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la decisione del Tribunale di Milano che aveva escluso la loro ammissione alla ripartizione delle plusvalenze/ricavi immobiliari derivanti dalla liquidazione del fondo. Sostenevano che lo statuto (art. 27) e la disciplina collettiva del 1999 attribuivano loro diritti alla ripartizione; che l'accordo sindacale del 2004 non poteva implicitamente abrogare tali norme senza contraddittorio e senza approvazione COVIP; che si trattava di diritti acquisiti o comunque di aspettative giuridicamente rilevanti, e che la riscossione in capitale o l'anticipazione non avevano escluso la loro eventuale partecipazione alla successiva liquidazione immobiliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accordo sindacale del 10.12.2004 ha disciplinato la liquidazione del patrimonio complessivo del fondo e ha dettato criteri diversi (a favore dei pensionati successivi al 2000 e degli attivi al 2004), per cui la normativa precedente non è applicabile alla fase liquidatoria definita dal 2004. La Corte ha precisato che non si è trattato di un'ablazione formale dell'art. 27 dello statuto, bensì di una disciplina diversa applicabile alla liquidazione; ha richiamato il principio secondo cui le modifiche collettive sfavorevoli sono ammissibili nei limiti dei diritti effettivamente acquisiti, e che le disposizioni collettive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti insuscettibili di modificazione. Ha inoltre ritenuto che chi ha già liquidato la propria posizione in capitale o ha riscosso anticipazioni ha cessato ogni rapporto finanziario con il fondo (carattere della contribuzione definita) e quindi non può reclamare successivi riparti patrimoniali. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 27 statuto del Fondo pensioni
L'articolo risultava invocato dai ricorrenti come fonte di diritto alle plusvalenze immobiliari; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo formalmente abrogato, esso non si applica alla liquidazione disciplinata dall'accordo del 2004 che ha modificato la destinazione del ricavato.
D.Lgs. n. 124/1993, art. 7
Richiamato nel contesto della disciplina dei fondi pensione; la Corte ha ritenuto compatibile la rideterminazione delle prestazioni in presenza di squilibri finanziari, confermando la possibilità che la contrattazione collettiva modifichi la disciplina delle prestazioni.
D.Lgs. n. 124/1993, art. 17
Invocato dai ricorrenti in relazione all'assenza di approvazione COVIP per modifiche statutarie; la Corte non ha accolto la censura e ha ritenuto legittima la disciplina pattuita nella fattispecie.
L. 252/2005, art. 19
Richiamato dai ricorrenti in tema di modifiche statutarie e vigilanza; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza ove non emergano vizi tali da invalidare la disciplina applicata alla liquidazione.
Codice Civile, artt. 1321, 1353, 1358, 1362, 1372, 2077
Norme sul contratto e sull'interpretazione delle clausole collettive: la Corte ha richiamato il principio dell'art. 2077 c.c. distinguendo tra norme collettive e diritti individuali acquisiti, affermando che le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano automaticamente nel contratto individuale quale diritto irrevocabile.
Codice di Procedura Civile, art. 360 co.1 n.3 e n.4; art. 101 co.2; art. 183 co.4
Richiamati in relazione ai motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto inammissibile parte del primo motivo per vizio di inquadramento (errore in procedendo andava dedotto con diverso motivo) e ha esaminato le censure di merito ritenendole infondate.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. L, sentenze n. 13960/2014, n. 21224/2007, n. 23416/2017)
La Corte ha fatto riferimento a precedenti orientamenti che consolidano il principio secondo cui le modificazioni collettive non consolidano diritti acquisiti diversi da quelli effettivamente percepiti e che i fondi a contribuzione definita espongono l'investitore al rischio dei rendimenti, con la conseguenza che la fuoriuscita dal fondo interrompe la partecipazione a riparti successivi.
Massime di principio
- Le modifiche collettive intervenute successivamente (accordi sindacali) possono disciplinare diversamente la liquidazione del patrimonio del fondo e la destinazione dei ricavi; non sempre si verifica una formale abrogazione: è rilevante la sfera di applicazione temporale e funzionale delle nuove norme.
- Nei fondi pensione a contribuzione definita chi riscuote la posizione individuale (la cosiddetta quota o 'zainetto') o ottiene anticipazioni viene meno al rapporto economico con il fondo e, salvo specifiche previsioni contrarie, non può reclamare successivi riparti patrimoniali derivanti dalla liquidazione collettiva.
- I diritti derivanti da norme collettive non si incorporano automaticamente nei contratti individuali come diritti assoluti infrangibili; la revisione contrattuale collettiva può incidere in peius sui trattamenti futuri, purché non si traducano in lesione di diritti effettivamente e definitivamente acquisiti.
- Per contestare vizi procedurali (es. omissione del contraddittorio per abrogazione implicita) occorre inquadrare correttamente il motivo di cassazione (distinguendo tra error in procedendo e vizio di diritto) per garantirne l'ammissibilità.
- È opportuno verificare, prima di dedurne pretese, la natura del fondo (contribuzione definita vs prestazione definita), le clausole statutarie e la portata degli accordi collettivi successivi, nonché l'eventuale intervento della vigilanza (COVIP) per le modifiche statutarie.
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