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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22250/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva accertato l'invalidità/inefficacia del trasferimento di un ramo d'azienda (attività di back office bancario) da Banca Monte dei Paschi di Siena a Fruendo S.r.l., con conseguente permanenza del rapporto di lavoro in capo alla B.M.P.S. Le ricorrenti società contestavano l'interpretazione dell'art. 2112 c.c. operata dalla Corte territoriale, sostenendo che il ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale (anche se 'leggero' o in parte dematerializzato), che la preesistenza potesse essere valutata in termini funzionali e che la conservazione degli applicativi/infrastrutture IT in capo alla banca non precludesse automaticamente il trasferimento. Entrambe le società hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su più questioni interpretative della Direttiva 2001/23/CE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento a Gloria Pellati per effetto di un accordo conciliativo e ha rigettato i ricorsi di Fruendo S.r.l. e di Banca MPS con riferimento alle altre controricorrenti. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è necessaria l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza; la mera stipula di contratti di fornitura/appalto e il trasferimento parziale di attività non possono supplire a elementi essenziali come la disponibilità degli applicativi e delle infrastrutture quando questi sono indispensabili per l'attività trasferita. La Corte ha inoltre ritenuto che la questione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione non richiedesse un nuovo rinvio alla CGUE, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale comunitario e la natura fattuale della controversia. Sono compensate le spese tra le parti che hanno conciliato; per le altre lavoratrici la Corte ha condannato in solido le società alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    art. 2112 cod. civ., commi 1 e 5

    Applicabile solo se il ramo ceduto è un'entità economica dotata di autonomia funzionale e, secondo la giurisprudenza consolidata e la Direttiva 2001/23/CE, tale autonomia deve in concreto preesistere al trasferimento; in difetto opera il diritto comune (es. art. 1406 c.c.)

  • Direttiva 2001/23/CE

    Direttiva 2001/23/CE (transfer of undertakings)

    Definisce la nozione di 'entità economica' come insieme di mezzi organizzati che conserva la propria identità; la giurisprudenza della CGUE richiede valutazione complessiva degli indici (personale, mezzi, clientela, attività prima/dopo il trasferimento) e conferma la necessità di preesistenza dell'entità

  • art. 1406 c.c.

    Se non ricorre l'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112, il trasferimento dei singoli rapporti di lavoro è regolato dalla cessione di contratto che richiede il consenso del lavoratore ceduto

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 cod. proc. civ., commi rilevanti

    Disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto del giudice del merito e richiesto corretto inquadramento delle censure (vizio di sussunzione vs omesso esame di fatto decisivo)

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha precisato che l'onere probatorio grava su chi invoca gli effetti dell'art. 2112; la contestazione dell'apprezzamento probatorio resta materia di merito

  • art. 115 c.p.c.

    Principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove; la Corte ha evidenziato l'insindacabilità in cassazione di tale valutazione salvo vizi motivazionali

  • art. 267 TFUE

    art. 267 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

    La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE perché le questioni sollevate erano già trattate dalla giurisprudenza comunitaria e/o erano prevalentemente di fatto

  • art. 32 d.lgs. n. 276/2003

    art. 32 d.lgs. n. 276/2003 (modifica art. 2112)

    Rilevante per la formulazione attuale dell'art. 2112; la Corte conferma l'interpretazione consolidata in base al testo modificato

Massime di principio

  • Per qualificare una cessione come trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è necessario un giudizio complessivo: non esiste un singolo elemento decisivo, ma la valutazione combinata di più indici (personale, organizzazione, mezzi, clientela, continuità attività).
  • L'autonomia funzionale del ramo ceduto deve di norma preesistere al trasferimento: non può essere ricavata unilateralmente dalla qualifica data dalle parti al momento della cessione.
  • La conservazione di asset essenziali (es. applicativi e infrastrutture IT) in capo al cedente può impedire il riconoscimento dell'autonomia funzionale e quindi l'applicazione dell'art. 2112; in tal caso si applicano le regole di cessione dei contratti (art. 1406 c.c.) con necessità del consenso del lavoratore.
  • Il giudizio sulla sussistenza dei requisiti è una valutazione di merito: in cassazione si possono contestare solo errori di diritto, vizi di motivazione gravi o omesso esame di fatto decisivo, non la rivalutazione normale delle prove.
  • Chi invoca la tutela prevista dall'art. 2112 ha l'onere di fornire elementi di fatto precisi e gravi che dimostrino l'autonomia e la preesistenza del ramo; l'assenza di tali prove favorevoli al ricorrente rafforza la decisione di merito che esclude il trasferimento.
  • Esistono ipotesi di 'rami dematerializzati' o basati prevalentemente sul fattore personale: possono rientrare nell'art. 2112 se il gruppo di lavoratori è dotato di know-how e organizzazione tali da costituire entità economica autonoma.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è utile solo se la questione giuridica è nuova o dubbia; non è obbligatoria quando la CGUE si è già pronunciata o quando la questione è principalmente di fatto.

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