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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 9230 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti di revisione doganale relativi a importazioni effettuate nel 2006. L’Agenzia aveva riclassificato cartucce toner e Imaging Unit nella sottovoce 3707909090, applicando un dazio del 6%, e aveva richiesto complessivamente 186.910,75 euro per dazi, IVA e interessi. La contribuente sosteneva che i prodotti dovessero mantenere le classificazioni originarie, esenti da dazio: sottovoce 9009990000 per le cartucce e 8517.9088.00 per le Imaging Unit. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Amministrazione, la Cassazione aveva accolto il primo ricorso dell’Erario e rinviato la causa. Contro la decisione della CTR in sede di rinvio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia, la società ha dedotto un solo motivo: nullità della sentenza per motivazione illogica e incomprensibile, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992, dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Secondo la ricorrente, la CTR aveva riconosciuto che fax e scansione possono funzionare senza toner, ma aveva poi concluso che la funzione dei beni fosse comunque fornire inchiostro.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che la motivazione della CTR era oscura e di difficile lettura, ha ritenuto che non fosse affetta da un’anomalia motivazionale tale da integrare una violazione di legge costituzionalmente rilevante: la decisione consentiva comunque di comprendere che l’inchiostro contenuto nei prodotti ne determinava la classificazione doganale, poiché rende possibile la stampa e assume importanza prevalente nel rapporto con la macchina. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR di rinvio, favorevole all’Agenzia e legittimante gli atti impugnati. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. 83/2012, convertito dalla legge 134/2012

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non basta che la motivazione sia insufficiente o poco chiara; il vizio è deducibile solo se la motivazione manca sostanzialmente o presenta un’anomalia grave, verificabile dal testo della decisione.

  • Art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile

    La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, e qui applicabile ratione temporis in quanto la sentenza gravata risulta depositata in data successiva all'il. settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    La Corte interpreta la disciplina del vizio di motivazione applicando i criteri ermeneutici generali dell’art. 12 delle preleggi, giungendo a circoscrivere il sindacato della Cassazione alle anomalie motivazionali di rilievo costituzionale.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    È indicato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria asseritamente violata; la Corte non ravvisa però un vizio motivazionale che giustifichi la cassazione della decisione.

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    È invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la censura è respinta perché la motivazione, pur difficile da leggere, è stata ritenuta comprensibile nel suo nucleo decisorio.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio; la Corte ritiene che la CTR in sede di rinvio abbia applicato quel principio.

  • Art. 62, comma 1, d.lgs. 546/1992

    È indicato dalla ricorrente quale norma sul ricorso per cassazione in materia tributaria; il motivo proposto ai sensi di tale disposizione è dichiarato inammissibile.

  • Regola generale 3(b) della nomenclatura combinata, allegato I al regolamento CEE n. 2658/1987

    Nel precedente giudizio di cassazione, il criterio di classificazione era stato ricondotto alla componente essenziale del bene complesso e allo scopo finale che esso assicura. Nella decisione qui esaminata, la presenza dell’inchiostro è considerata determinante per l’inquadramento tariffario dei beni.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Quando il ricorso è rigettato, ricorrono i presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione, una motivazione difficile, oscura in alcuni passaggi o non pienamente persuasiva non basta, da sola, per ottenere la cassazione della sentenza: occorre una delle anomalie radicali che rendono la motivazione inesistente, solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • La censura di motivazione va valutata sulla base del testo della sentenza impugnata, senza trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione delle prove o delle risultanze processuali.
  • Nel classificare prodotti complessi ai fini doganali, può essere decisiva la componente che ne determina la funzione concreta o rende possibile il risultato rilevante, anche se tale funzione non è utilizzata in ogni operazione della macchina.
  • Il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione; una motivazione poco lineare non comporta automaticamente violazione di tale vincolo se il percorso decisorio essenziale resta ricostruibile.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, quando ne ricorrono i presupposti, la condanna alle spese e il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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