Cassazione Civile, Ordinanza n. 29329/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la violazione contestata aveva natura meramente formale e che, dalla documentazione prodotta, risultava eseguito il versamento richiesto dalla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 9 d.l. n. 119/2018. Ha quindi ritenuto regolarizzati gli obblighi formali violati e ha dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società, riducendo la sanzione irrogata per l'omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi 2007, relativa all'anno d'imposta 2006, dei costi sostenuti per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'Ufficio sosteneva che, pur in presenza delle cause esimenti che consentivano la deduzione dei costi ex art. 110, commi 10 e 11, TUIR, la violazione dell'obbligo dichiarativo dovesse essere sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997 e non con la più lieve sanzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La società ha resistito al ricorso per cassazione chiedendone il rigetto; in memoria ha inoltre dato atto della regolarizzazione della violazione mediante versamento della somma prevista dall'art. 9 d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997
omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata
la violazione sanzionata integra un inadempimento di natura formale, punito con sanzione amministrativa, ma non incidente sulla determinazione della base imponibile
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
la sanzione più lieve prevista per la violazione formale era stata ritenuta applicabile dai giudici di merito, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione
art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986
disciplinano la deducibilità dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata e l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 per censurare la qualificazione sanzionatoria operata dai giudici di merito
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 3 d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione della prova
richiamato nel motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione della prova
le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile... possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad € 200,00 per ciascun periodo d'imposta
consente la definizione delle violazioni formali che non incidono sulla base imponibile mediante versamento forfetario; il pagamento produce la regolarizzazione e determina l'estinzione del giudizio
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
indicato solo come modalità di trattazione della causa in udienza pubblica
Massime di principio
- L'omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata costituisce violazione di natura formale, perché non incide sulla determinazione della base imponibile.
- Le violazioni formali regolarizzabili ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 119/2018 possono essere definite con il versamento dell'importo previsto dalla norma, con effetto di regolarizzazione degli obblighi violati.
- Quando risulta intervenuta la regolarizzazione della violazione formale e il giudizio ha ad oggetto la relativa sanzione, la controversia deve essere dichiarata estinta.
- In presenza di una causa sopravvenuta di estinzione, la Corte non si pronuncia sul merito della corretta qualificazione della sanzione contestata nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →