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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29329/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che la violazione contestata aveva natura meramente formale e che, dalla documentazione prodotta, risultava eseguito il versamento richiesto dalla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 9 d.l. n. 119/2018. Ha quindi ritenuto regolarizzati gli obblighi formali violati e ha dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società, riducendo la sanzione irrogata per l'omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi 2007, relativa all'anno d'imposta 2006, dei costi sostenuti per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'Ufficio sosteneva che, pur in presenza delle cause esimenti che consentivano la deduzione dei costi ex art. 110, commi 10 e 11, TUIR, la violazione dell'obbligo dichiarativo dovesse essere sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997 e non con la più lieve sanzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La società ha resistito al ricorso per cassazione chiedendone il rigetto; in memoria ha inoltre dato atto della regolarizzazione della violazione mediante versamento della somma prevista dall'art. 9 d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997

    omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata

    la violazione sanzionata integra un inadempimento di natura formale, punito con sanzione amministrativa, ma non incidente sulla determinazione della base imponibile

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    la sanzione più lieve prevista per la violazione formale era stata ritenuta applicabile dai giudici di merito, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione

  • art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. n. 917/1986

    disciplinano la deducibilità dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata e l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 per censurare la qualificazione sanzionatoria operata dai giudici di merito

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 3 d.lgs. n. 472/1997

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 9 d.l. n. 119/2018

    le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile... possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad € 200,00 per ciascun periodo d'imposta

    consente la definizione delle violazioni formali che non incidono sulla base imponibile mediante versamento forfetario; il pagamento produce la regolarizzazione e determina l'estinzione del giudizio

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020

    indicato solo come modalità di trattazione della causa in udienza pubblica

Massime di principio

  • L'omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata costituisce violazione di natura formale, perché non incide sulla determinazione della base imponibile.
  • Le violazioni formali regolarizzabili ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 119/2018 possono essere definite con il versamento dell'importo previsto dalla norma, con effetto di regolarizzazione degli obblighi violati.
  • Quando risulta intervenuta la regolarizzazione della violazione formale e il giudizio ha ad oggetto la relativa sanzione, la controversia deve essere dichiarata estinta.
  • In presenza di una causa sopravvenuta di estinzione, la Corte non si pronuncia sul merito della corretta qualificazione della sanzione contestata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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