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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e ha rigettato l'istanza ex art. 47-quinquies comma 7 Ord. pen. (detenzione domiciliare e detenzione domiciliare speciale). Le censure dedotte riguardano: (i) la presunta valutazione della personalità del detenuto basata su atti acquisiti in violazione delle norme penitenziarie e su elementi non richiesti per reati "ostativi di seconda fascia"; (ii) l'asserito utilizzo, da parte del Tribunale, di un'istruttoria "rafforzata" (parere della DDA) non prevista per il reato esecutivo, dato che l'aggravante art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbe stata esclusa in sede di cognizione; (iii) contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive, in particolare sulla valutazione della pericolosità sociale e dei legami con l'associazione; (iv) errori nella valutazione dei requisiti per la detenzione domiciliare speciale (assenza dell'impossibilità oggettiva della madre ad accudire i figli).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che: (a) non sussiste alcuna nullità automatica per il fatto che il Tribunale abbia chiesto e valutato il parere della DDA, atteso il principio di tassatività delle nullità; (b) la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è puntuale, congruente e fondata su circostanze fattuali che legano il ricorrente al traffico internazionale di stupefacenti e alla mancanza di segni di resipiscenza; (c) le censure che ripropongono valutazioni di merito già compiute in sede di cognizione sono generiche e non specifiche e quindi non idonee a fondare il ricorso; (d) quanto all'istanza ex art. 47-quinquies per detenzione domiciliare speciale a motivo della cura di figli con handicap, non è stata provata l'"impossibilità assoluta" della madre di provvedere, requisito di natura oggettiva; conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47-ter)

    Disciplina la concessione della detenzione domiciliare; qui l'istanza ex art. 47-ter è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e tale decisione è ritenuta congruamente motivata dalla Corte.

  • ordinamento penitenziario (art. 47-quinquies)

    Regola i casi di detenzione domiciliare speciale (es. cura prole con handicap). La Corte richiama che l'"impossibilità" della madre deve essere oggettivamente provata per concedere il beneficio.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 / principio dell'istruttoria "rafforzata"

    La Corte osserva che l'istruttoria rafforzata è normativa specifica per reati indicati dalla norma; tuttavia, l'eventuale acquisizione di pareri (es. DDA) non determina automaticamente nullità dell'atto: le nullità sono tassative.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante eventualmente connessa a reati di criminalità organizzata. La Corte prende atto dell'esclusione dell'aggravante in sede di cognizione ma ritiene irrilevante ai fini di nullità il riferimento a contestazioni originarie se la decisione motivata valuta la pericolosità attuale.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Il ricorrente è stato condannato per traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti e per uso di circostanze aggravanti: queste condotte giustificano la valutazione negativa della pericolosità operata dal Tribunale.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole sull'istruzione probatoria; la Corte rileva che le doglianze procedurali non dimostrano una nullità prevista dalla legge.

  • art. 177 cod. proc. pen. (principio di tassatività delle nullità)

    La Corte ricorda che le nullità sono tassative e la legge deve espressamente prevedere la nullità per la specifica violazione; l'acquisizione di atti non espressamente vietata non determina automaticamente nullità.

  • art. 178 e seguenti cod. proc. pen.

    Riferimento al complesso delle disposizioni sulle nullità; la Corte applica il principio che solo le nullità previste dalla legge rilevano.

  • art. 591 cod. proc. pen. (lett. c))

    Richiamato per evidenziare l'inammissibilità dei motivi non specifici che non pongono in rilievo la correlazione tra doglianze e motivazione impugnata.

  • Costituzione: artt. 111, 25, 27

    art. 111, sesto comma; art. 27, terzo comma

    Citati a supporto delle garanzie di giusto processo e delle implicazioni costituzionali delle decisioni in materia penitenziaria e di limitazioni dei benefici.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Norma sul trattamento dei dati personali; la Corte dispone l'annotazione prevista in caso di spese e provvedimenti.

Massime di principio

  • Il principio di tassatività delle nullità: non ogni vizio procedimentale comporta automaticamente nullità dell'atto; deve esistere una previsione di legge che colleghi la violazione alla nullità.
  • La Corte di Cassazione non è sede per riaprire la valutazione del merito dei fatti o per rinnovare le stesse critiche già decise in sede di merito; i motivi devono essere specifici e mirati a vizi di diritto.
  • Per i reati cd. "ostativi di seconda fascia" la procedura istruttoria ha limiti specifici; tuttavia l'acquisizione di pareri o atti non previsti non determina di per sé la nullità se la decisione è adeguatamente motivata e fondata su elementi idonei a valutare la pericolosità.
  • La valutazione della pericolosità attuale può fondarsi su elementi di vigilanza, precedenti condotte (traffico internazionale di stupefacenti), sanzioni disciplinari e mancanza di segni di resipiscenza; questa valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede una censura specifica per essere riesaminata in cassazione.
  • La concessione della detenzione domiciliare speciale per motivi familiari richiede la prova oggettiva dell'impossibilità della madre (o altro soggetto) di provvedere ai figli; difficoltà economiche generiche non sono sufficienti.
  • Nel ricorso in cassazione è essenziale distinguere le censure di diritto dalle semplici dispute di fatto: le seconde sono inammissibili se non collegate a profili di motivazione carenti o illogici.

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