Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e ha rigettato l'istanza ex art. 47-quinquies comma 7 Ord. pen. (detenzione domiciliare e detenzione domiciliare speciale). Le censure dedotte riguardano: (i) la presunta valutazione della personalità del detenuto basata su atti acquisiti in violazione delle norme penitenziarie e su elementi non richiesti per reati "ostativi di seconda fascia"; (ii) l'asserito utilizzo, da parte del Tribunale, di un'istruttoria "rafforzata" (parere della DDA) non prevista per il reato esecutivo, dato che l'aggravante art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbe stata esclusa in sede di cognizione; (iii) contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive, in particolare sulla valutazione della pericolosità sociale e dei legami con l'associazione; (iv) errori nella valutazione dei requisiti per la detenzione domiciliare speciale (assenza dell'impossibilità oggettiva della madre ad accudire i figli).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che: (a) non sussiste alcuna nullità automatica per il fatto che il Tribunale abbia chiesto e valutato il parere della DDA, atteso il principio di tassatività delle nullità; (b) la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è puntuale, congruente e fondata su circostanze fattuali che legano il ricorrente al traffico internazionale di stupefacenti e alla mancanza di segni di resipiscenza; (c) le censure che ripropongono valutazioni di merito già compiute in sede di cognizione sono generiche e non specifiche e quindi non idonee a fondare il ricorso; (d) quanto all'istanza ex art. 47-quinquies per detenzione domiciliare speciale a motivo della cura di figli con handicap, non è stata provata l'"impossibilità assoluta" della madre di provvedere, requisito di natura oggettiva; conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47-ter)
Disciplina la concessione della detenzione domiciliare; qui l'istanza ex art. 47-ter è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e tale decisione è ritenuta congruamente motivata dalla Corte.
ordinamento penitenziario (art. 47-quinquies)
Regola i casi di detenzione domiciliare speciale (es. cura prole con handicap). La Corte richiama che l'"impossibilità" della madre deve essere oggettivamente provata per concedere il beneficio.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 / principio dell'istruttoria "rafforzata"
La Corte osserva che l'istruttoria rafforzata è normativa specifica per reati indicati dalla norma; tuttavia, l'eventuale acquisizione di pareri (es. DDA) non determina automaticamente nullità dell'atto: le nullità sono tassative.
Aggravante eventualmente connessa a reati di criminalità organizzata. La Corte prende atto dell'esclusione dell'aggravante in sede di cognizione ma ritiene irrilevante ai fini di nullità il riferimento a contestazioni originarie se la decisione motivata valuta la pericolosità attuale.
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Il ricorrente è stato condannato per traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti e per uso di circostanze aggravanti: queste condotte giustificano la valutazione negativa della pericolosità operata dal Tribunale.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sull'istruzione probatoria; la Corte rileva che le doglianze procedurali non dimostrano una nullità prevista dalla legge.
art. 177 cod. proc. pen. (principio di tassatività delle nullità)
La Corte ricorda che le nullità sono tassative e la legge deve espressamente prevedere la nullità per la specifica violazione; l'acquisizione di atti non espressamente vietata non determina automaticamente nullità.
art. 178 e seguenti cod. proc. pen.
Riferimento al complesso delle disposizioni sulle nullità; la Corte applica il principio che solo le nullità previste dalla legge rilevano.
art. 591 cod. proc. pen. (lett. c))
Richiamato per evidenziare l'inammissibilità dei motivi non specifici che non pongono in rilievo la correlazione tra doglianze e motivazione impugnata.
Costituzione: artt. 111, 25, 27
art. 111, sesto comma; art. 27, terzo comma
Citati a supporto delle garanzie di giusto processo e delle implicazioni costituzionali delle decisioni in materia penitenziaria e di limitazioni dei benefici.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Norma sul trattamento dei dati personali; la Corte dispone l'annotazione prevista in caso di spese e provvedimenti.
Massime di principio
- Il principio di tassatività delle nullità: non ogni vizio procedimentale comporta automaticamente nullità dell'atto; deve esistere una previsione di legge che colleghi la violazione alla nullità.
- La Corte di Cassazione non è sede per riaprire la valutazione del merito dei fatti o per rinnovare le stesse critiche già decise in sede di merito; i motivi devono essere specifici e mirati a vizi di diritto.
- Per i reati cd. "ostativi di seconda fascia" la procedura istruttoria ha limiti specifici; tuttavia l'acquisizione di pareri o atti non previsti non determina di per sé la nullità se la decisione è adeguatamente motivata e fondata su elementi idonei a valutare la pericolosità.
- La valutazione della pericolosità attuale può fondarsi su elementi di vigilanza, precedenti condotte (traffico internazionale di stupefacenti), sanzioni disciplinari e mancanza di segni di resipiscenza; questa valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede una censura specifica per essere riesaminata in cassazione.
- La concessione della detenzione domiciliare speciale per motivi familiari richiede la prova oggettiva dell'impossibilità della madre (o altro soggetto) di provvedere ai figli; difficoltà economiche generiche non sono sufficienti.
- Nel ricorso in cassazione è essenziale distinguere le censure di diritto dalle semplici dispute di fatto: le seconde sono inammissibili se non collegate a profili di motivazione carenti o illogici.
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