Cassazione Penale, Sentenza n. 33533/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva accolto il concordato in appello e riqualificato/definito pene. Nello specifico: Attilio Salici deduce violazione di legge nella determinazione della pena per la riqualificazione in 'piccola associazione' (art. 74, comma 6, DPR 309/1990), sostenendo che la pena è stata fissata al massimo edittale senza tener conto del suo immediato riconoscimento dei fatti e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Orazio Giardina lamenta carenza di motivazione sulla congruità della pena concordata e mancata verifica di profili che avrebbero potuto condurre al proscioglimento o ad una diversa ricostruzione; Mario Claudio Corpace e Alessio Barbagallo deducono errata qualificazione giuridica, sostenendo che il loro contributo fosse episodico e non integrasse l'elemento associativo (artt. 110, 73 DPR 309/1990); Francesco Ierna solleva (i) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23/6/2017 n.103) rispetto agli artt. 3 e 111 Cost., e (ii) errata qualificazione del fatto (che avrebbe dovuto essere qualificato come 'lieve').
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: (i) i ricorrenti, nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio; la cognizione del giudice di secondo grado (e, conseguentemente, la sindacabilità in Cassazione) è pertanto limitata; (ii) per Salici la Corte d'appello si è attenuta alla richiesta concordata (compresa la riduzione per il rito) e non è ravvisabile errore materiale né diritto automatico alle attenuanti generiche; (iii) i motivi di Giardina, Corpace e Barbagallo cadono nella limitazione di cognizione derivante dalla rinuncia nell'accordo; (iv) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza della Cassazione; (v) conseguentemente le condanne e le pene determinate dalla Corte d'appello restano confermate e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento nelle misure indicate in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1 e 2 e comma 6
art. 74, commi 1 e 2; comma 6 ("piccola associazione")
Secondo la Corte la riqualificazione in "piccola associazione" è possibile nell'ambito del concordato in appello e la determinazione della pena è avvenuta nella misura concordata; la disciplina consente la rideterminazione della pena sulla base dell'accordo tra parti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sui delitti di spaccio/traffico; alcuni ricorrenti hanno chiesto qualificazione ai soli articoli 73 (partecipazione/concorsi di reato) ritenendo episodicità del loro contributo
cod. proc. pen., art. 599 e art. 599-bis
La sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 599 c.p.p. e riguarda il patteggiamento/concordato in appello; l'applicazione dell'art. 599-bis limita la cognizione sulle questioni sulle quali l'imputato ha rinunciato, rendendo inammissibili i ricorsi che attaccano aspetti già oggetto di rinuncia
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, commi 56 e 62
art. 1, comma 56; art. 1, comma 62
Il comma 56 ha reintrodotto il patteggiamento in appello; il comma 62 ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p. sulle procedure de plano per l'inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis; la Corte conferma la legittimità e ragionevolezza di tale scelta normativa
cod. proc. pen., art. 610, comma 5-bis
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura per i ricorsi contro sentenze a norma dell'art. 599-bis; la Corte ha ritenuto la disposizione compatibile con i principi costituzionali e conforme a giurisprudenza consolidata
cod. proc. pen., art. 129
Norma sulle cause di proscioglimento e nullità delle prove; nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi
cod. pen., art. 62-bis
Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il riconoscimento è valutazione discrezionale del giudice e non un diritto automatico dell'imputato
cod. proc. pen., art. 616
Consente di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità
cod. proc. pen., art. 625-bis
La Corte osserva che contro la dichiarazione di inammissibilità prevista ex art. 610, comma 5-bis, è esperibile il ricorso straordinario (norma richiamata a fini di completezza procedurale)
Massime di principio
- Se l'imputato accetta un concordato/patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concordati, la cognizione del giudice di secondo grado (e la sindacabilità in Cassazione) è fortemente limitata: questioni sulla responsabilità o sulla nullità delle prove possono risultare precluse
- La determinazione della pena nell'ambito di un accordo concordato può essere seguita dal giudice purché la congruità sia valutata; la Corte non reinterpreta arbitrariamente l'accordo concordato fra parti
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un diritto automatico dell'imputato
- Le questioni di legittimità costituzionale sulle procedure de plano (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) sono state più volte ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza della Cassazione, che giudica ragionevole la semplificazione procedurale per i casi di concordato
- La mera ripetizione di censure già implicitamente o esplicitamente oggetto di rinuncia nel concordato in appello rende il ricorso inammissibile: chi sceglie il patteggiamento in appello deve considerare la limitazione della portata dell'impugnazione successiva
- Se si ritiene che la qualificazione giuridica sia errata, è fondamentale che tale eccezione non sia stata oggetto di rinuncia nel procedimento di concordato e sia adeguatamente motivata con elementi di fatto idonei a superare la soglia di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33526/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33528/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33529/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33531/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33532/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33534/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →