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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33533/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva accolto il concordato in appello e riqualificato/definito pene. Nello specifico: Attilio Salici deduce violazione di legge nella determinazione della pena per la riqualificazione in 'piccola associazione' (art. 74, comma 6, DPR 309/1990), sostenendo che la pena è stata fissata al massimo edittale senza tener conto del suo immediato riconoscimento dei fatti e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Orazio Giardina lamenta carenza di motivazione sulla congruità della pena concordata e mancata verifica di profili che avrebbero potuto condurre al proscioglimento o ad una diversa ricostruzione; Mario Claudio Corpace e Alessio Barbagallo deducono errata qualificazione giuridica, sostenendo che il loro contributo fosse episodico e non integrasse l'elemento associativo (artt. 110, 73 DPR 309/1990); Francesco Ierna solleva (i) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23/6/2017 n.103) rispetto agli artt. 3 e 111 Cost., e (ii) errata qualificazione del fatto (che avrebbe dovuto essere qualificato come 'lieve').

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: (i) i ricorrenti, nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio; la cognizione del giudice di secondo grado (e, conseguentemente, la sindacabilità in Cassazione) è pertanto limitata; (ii) per Salici la Corte d'appello si è attenuta alla richiesta concordata (compresa la riduzione per il rito) e non è ravvisabile errore materiale né diritto automatico alle attenuanti generiche; (iii) i motivi di Giardina, Corpace e Barbagallo cadono nella limitazione di cognizione derivante dalla rinuncia nell'accordo; (iv) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza della Cassazione; (v) conseguentemente le condanne e le pene determinate dalla Corte d'appello restano confermate e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento nelle misure indicate in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1 e 2 e comma 6

    art. 74, commi 1 e 2; comma 6 ("piccola associazione")

    Secondo la Corte la riqualificazione in "piccola associazione" è possibile nell'ambito del concordato in appello e la determinazione della pena è avvenuta nella misura concordata; la disciplina consente la rideterminazione della pena sulla base dell'accordo tra parti

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sui delitti di spaccio/traffico; alcuni ricorrenti hanno chiesto qualificazione ai soli articoli 73 (partecipazione/concorsi di reato) ritenendo episodicità del loro contributo

  • cod. proc. pen., art. 599 e art. 599-bis

    La sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 599 c.p.p. e riguarda il patteggiamento/concordato in appello; l'applicazione dell'art. 599-bis limita la cognizione sulle questioni sulle quali l'imputato ha rinunciato, rendendo inammissibili i ricorsi che attaccano aspetti già oggetto di rinuncia

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, commi 56 e 62

    art. 1, comma 56; art. 1, comma 62

    Il comma 56 ha reintrodotto il patteggiamento in appello; il comma 62 ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p. sulle procedure de plano per l'inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis; la Corte conferma la legittimità e ragionevolezza di tale scelta normativa

  • cod. proc. pen., art. 610, comma 5-bis

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura per i ricorsi contro sentenze a norma dell'art. 599-bis; la Corte ha ritenuto la disposizione compatibile con i principi costituzionali e conforme a giurisprudenza consolidata

  • cod. proc. pen., art. 129

    Norma sulle cause di proscioglimento e nullità delle prove; nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi

  • cod. pen., art. 62-bis

    Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il riconoscimento è valutazione discrezionale del giudice e non un diritto automatico dell'imputato

  • cod. proc. pen., art. 616

    Consente di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità

  • cod. proc. pen., art. 625-bis

    La Corte osserva che contro la dichiarazione di inammissibilità prevista ex art. 610, comma 5-bis, è esperibile il ricorso straordinario (norma richiamata a fini di completezza procedurale)

Massime di principio

  • Se l'imputato accetta un concordato/patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concordati, la cognizione del giudice di secondo grado (e la sindacabilità in Cassazione) è fortemente limitata: questioni sulla responsabilità o sulla nullità delle prove possono risultare precluse
  • La determinazione della pena nell'ambito di un accordo concordato può essere seguita dal giudice purché la congruità sia valutata; la Corte non reinterpreta arbitrariamente l'accordo concordato fra parti
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice e non costituisce un diritto automatico dell'imputato
  • Le questioni di legittimità costituzionale sulle procedure de plano (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) sono state più volte ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza della Cassazione, che giudica ragionevole la semplificazione procedurale per i casi di concordato
  • La mera ripetizione di censure già implicitamente o esplicitamente oggetto di rinuncia nel concordato in appello rende il ricorso inammissibile: chi sceglie il patteggiamento in appello deve considerare la limitazione della portata dell'impugnazione successiva
  • Se si ritiene che la qualificazione giuridica sia errata, è fondamentale che tale eccezione non sia stata oggetto di rinuncia nel procedimento di concordato e sia adeguatamente motivata con elementi di fatto idonei a superare la soglia di inammissibilità

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