Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33532/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che, accogliendo l'appello del P.M., ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: 1) insufficiente motivazione e violazione di legge nella scelta della misura cautelare, trattandosi di provvedimento non sorretto da elementi nuovi rispetto al decreto del GIP che aveva ritenuto adeguati gli arresti domiciliari; 2) mancata valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; 3) omissione di considerare misure alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico); 4) violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'aggravamento della misura, valutando il curriculum criminale del ricorrente (nove condanne per furto, condanne per evasione e altre), il fatto che i reati contestati sono stati commessi approfittando delle autorizzazioni concesse durante la detenzione domiciliare (violazione del "credito fiduciario"), la recidiva reiterata e il possesso di strumenti per l'effrazione. La Corte ha osservato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di motivazione logica e non al riesame degli elementi di fatto. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto generico e aspecifico e quindi inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; ordine alla Cancelleria per gli adempimenti di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p., art. 642 c.p., art. 625 nn. 2 e 7 c.p., art. 61 n. 5 c.p.

    menzionate nella motivazione come riferimento ai reati contestati al ricorrente

    Le fattispecie penali e l'aggravante sono state considerate nel quadro probatorio per valutare la gravità del fatto e la personalità del soggetto ai fini della scelta della misura cautelare

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato in relazione ai criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari

    L'art. 275 è stato interpretato come parametro che consente al Tribunale del riesame di valutare l'adeguatezza/proporzionalità della misura originariamente disposta dal GIP; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari

  • art. 299 c.p.p.

    invocato dal ricorrente (presunta violazione)

    La censura ex art. 299 non è stata ritenuta fondata: la Corte ha verificato la presenza di motivazione logica e non ha riscontrato difetto tale da giustificare l'accoglimento del ricorso

  • art. 309 c.p.p.

    citate le disposizioni sul legittimo esercizio di facoltà del ricorrente (es. richieste di misure alternative)

    La Corte ha precisato che l'esercizio di poteri da parte del ricorrente (es. domande al magistrato di sorveglianza) non impedisce al P.M. di impugnare il titolo cautelare

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente in relazione alla presunta carenza di motivazione

    La censura CEDU non è stata ritenuta sussistente; il controllo di legittimità valuta la presenza di motivazione e l'assenza di illogicità manifeste, non la rinnovata valutazione dei fatti

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    richiamato in ordine agli adempimenti di Cancelleria

    Ordine procedurale per l'esecuzione del provvedimento e la comunicazione degli adempimenti conseguenti alla sentenza

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame può sostituire una misura meno afflittiva con una più grave quando ritiene insufficiente la motivazione posta a base della misura originaria: è sufficiente una motivazione coerente e non contraddittoria che illustri le ragioni dell'aggravamento
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né riconsidera il compendio probatorio; verifica esclusivamente la presenza, la coerenza logica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato
  • La commissione di reati durante il regime degli arresti domiciliari, specie se commessi approfittando di autorizzazioni, costituisce elemento grave e suscettibile di integrare il fondamento per l'aggravamento della misura (perdita del "credito fiduciario")
  • La semplice proposta di misure alternative meno afflittive (es. braccialetto elettronico) deve essere confrontata dal giudice con l'intero quadro cautelare; non è automatica la preferenza per misure meno afflittive se sussistono indici concreti di recidiva o serialità
  • Un ricorso generico e privo di specifico confronto con i passaggi dirimenti del provvedimento impugnato è a rischio di inammissibilità: il ricorrente deve indicare in modo preciso i vizi della motivazione che si contestano

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.