Cassazione Penale, Sentenza n. 33528/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Mantova del 17/02/2025 che, in esito al rinvio della Corte di Cassazione, aveva ridotto l'ammontare del sequestro preventivo originariamente disposto a carico delle società LVT Industriale s.r.l. in liquidazione e MEG s.r.l. in liquidazione. Il Procuratore ha denunciato: 1) omissione nel calcolo del sequestro delle sanzioni e degli interessi esigibili in sede di esecuzione forzata fiscale; 2) errata deduzione dall'importo sequestrato di una somma già sequestrata, riconducibile a fatto diverso (art. 10 D.Lgs. n.74/2000) e quindi non pertinente alla garanzia per il reato di sottrazione fraudolenta contestato (art. 11 D.Lgs. n.74/2000); 3) illegittima ripartizione paritaria del sequestro tra le due società e confusione tra sequestro diretto e per equivalente.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso del Procuratore e ha rigettato il terzo. Precisamente: 1) ha ritenuto fondata la censura relativa alla esclusione di sanzioni e interessi dal calcolo del valore da sottoporre a sequestro, richiamando il principio secondo cui il profitto confiscabile (anche per equivalente) va parametrato all'effettiva garanzia che i beni possono fornire all'Amministrazione finanziaria, comprensiva di sanzioni e accessori esigibili; 2) ha ritenuto illegittima la detrazione dall'ammontare sequestrato di una somma precedentemente sequestrata per una diversa fattispecie (art. 10 D.Lgs. n.74/2000), non potendo quella somma costituire garanzia per il reato oggetto del sequestro; 3) ha ritenuto infondata la doglianza sulla ripartizione paritaria del sequestro, confermando la correttezza dell'impostazione del giudice del rinvio in ordine alla natura del sequestro e alla sua applicazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'ammontare della somma oggetto di sequestro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova per un nuovo esame conforme ai principi indicati; ha rigettato il ricorso per il resto.
Norme richiamate
Disciplina il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; il "profitto" del reato, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a garantire il recupero del credito erariale.
Riferimento alla diversa fattispecie contestata in altra parte dell'imputazione: somme sequestrate per quella fattispecie non possono essere stornate a garanzia del reato diverso previsto dall'art. 11.
art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 602/1973
Il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca suoli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede
Per i beni immobili la garanzia reale ai fini della riscossione è parametrata all'ipoteca fino al doppio del credito, valore da considerare nel calcolo della capacità di garanzia dei beni.
art. 517, comma 1, cod. proc. civ.
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà
Per i beni mobili non registrati la misura cautelare reale va parametrata al presumibile valore di realizzo conforme ai limiti indicati, evitando sequestri sproporzionati rispetto al credito.
art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Richiama le norme generali sull'espropriazione forzata (quali art. 517 c.p.c.) nella riscossione erariale, quindi rilevante per determinare modalità e limiti delle misure reali.
Norma dispositivo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la misura cautelare reale deve essere proporzionale e finalizzata alla conservazione della prova o del profitto del reato.
Regole applicabili al sequestro preventivo e alla confisca (richiamata in punto di corretta applicazione del sequestro per equivalente).
Massime di principio
- In reati tributari il "profitto" confiscabile anche per equivalente si determina non sul valore complessivo dei beni trasferiti, ma sul valore dei beni effettivamente idonei a garantire il recupero del debito erariale (comprensivo di sanzioni e interessi esigibili).
- Il sequestro preventivo reale va parametrato ai criteri della riscossione coattiva: per i mobili non registrati si considera il presumibile valore di realizzo (art. 517 c.p.c.), per gli immobili la capacità ipotecaria (art. 77 D.Lgs. 602/1973).
- Non è legittimo dedurre dall'ammontare della garanzia somme precedentemente sequestrate per una diversa fattispecie penale: la garanzia deve riferirsi al medesimo reato/credito oggetto del sequestro.
- In fase di rinvio dal giudice di legittimità il giudice di merito è vincolato ai principi indicati dalla Cassazione e deve ricalcolare l'ammontare del sequestro conformemente a tali criteri, includendo sanzioni e interessi quando esigibili.
- La ripartizione del sequestro fra più soggetti va valutata alla luce della natura della confisca (diretta o per equivalente) e della responsabilità concreta di ciascuno; tuttavia la legittimità della ripartizione richiesta dalla natura del profitto del reato si valuta caso per caso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33526/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33529/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33531/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33532/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33533/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33534/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →