Cassazione Penale, Sentenza n. 33529/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'autovettura Fiat Panda (targa EV8963S), sequestrata il 4/06/2024 e destinata a confisca. Contesta: (i) violazione del D.P.R. n. 309/1990, art.100, comma 2 (nullità); (ii) violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per mancanza del nesso di pertinenzialità tra bene e reato; (iii) carenza di motivazione sul periculum in mora e sull'effettiva utilizzazione futura del veicolo; (iv) violazione del principio di proporzionalità; (v) omissione di considerazione della buona fede della proprietaria e mancato rispetto dell'onere probatorio a carico dell'accusa.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Motiva che: il sequestro aveva ad oggetto la custodia giudiziale conservativa e non l'affidamento del veicolo alle forze di polizia per impiego operativo, perciò non si è aperta la situazione che imporrebbe il contraddittorio previsto per l'affidamento d'uso; il nesso di strumentalità tra l'auto e l'attività di traffico di stupefacenti è adeguatamente motivato dalla prova investigativa (osservazioni e intercettazioni) e dall'uso esclusivo del mezzo da parte del coniuge indagato, pertanto la misura è legittima; la ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione e prova della buona fede (diligenza richiesta), soprattutto alla luce dei precedenti del coniuge e dell'uso continuativo del veicolo per il servizio di staffetta, per cui la dedotta buona fede è insufficiente; il motivo sulla proporzionalità non è stato dedotto in appello e quindi è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; infine il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico sulle sostanze stupefacenti), art. 100
Distinzione tra sequestro con affidamento alle Forze di polizia per impiego istituzionale (che attiva specifiche tutele del terzo) e custodia giudiziale conservativa; nel caso in esame è stata applicata la sola custodia giudiziale, perciò non opera la disciplina che imporrebbe il contraddittorio in favore del terzo proprietario.
Codice di procedura penale, art. 321
Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario accertare il nesso di strumentalità concreto tra il bene e il reato: non basta il semplice impiego occasionale; nel caso di autovetture occorre dimostrare un rapporto funzionale stabile (es. uso esclusivo, manipolazioni, adattamenti o modalità ripetute di impiego per il reato).
Codice di procedura penale, art. 259
Richiamato nella parte relativa alla custodia giudiziale e alle disposizioni sulla conservazione dei beni sequestrati; conferma la possibilità di affidamento o di custodia a seconda delle esigenze processuali.
Definisce chi è considerato persona estranea al reato ai fini delle misure patrimoniali: chi non ha tratto vantaggi e che sia in buona fede; resta però l'onere per il terzo di provare l'assenza di colpa/diligenza mancante.
Codice di procedura penale, art. 606
Prevede l'inammissibilità in Cassazione dei motivi relativi a vizi non dedotti in appello; applicato per escludere il motivo sulla proporzionalità non introdotto nell'appello cautelare ex art. 322-bis.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Quando un bene sequestrato è posto in "custodia giudiziale" e non è affidato alle forze di polizia per impiego operativo, non scatta automaticamente il contraddittorio a tutela del proprietario; la qualificazione formale del sequestro incide sulle garanzie procedurali da riconoscere al terzo.
- Per disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo è necessario dimostrare un nesso di strumentalità stabile e concreto tra mezzo e reato: uso esclusivo, ripetuto e funzionale al reato o adattamenti/manipolazioni del mezzo rafforzano la pertinenzialità.
- Il terzo proprietario che chiede la restituzione ha l'onere di allegare e provare la propria buona fede: va dimostrata la diligenza che avrebbe reso inevitabile ignorare l'uso illecito del bene.
- Motivi nuovi introdotti solo in Cassazione o non dedotti già in appello possono essere dichiarati inammissibili; nella fase cautelare l'ambito di sindacato è circoscritto ai motivi portati in appello (principio della doppia devoluzione).
- La valutazione della proporzionalità della misura cautelare può essere sindacata se debitamente dedotta e motivata nelle fasi procedurali competenti; l'assenza di tale deduzione impedisce il sindacato per motivi di inammissibilità.
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