Cassazione Penale, Sentenza n. 33526/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca urbanistica disposta con la sentenza di condanna di Agostino Polese per lottizzazione abusiva. POL.FRA. sosteneva di essere terzo in buona fede: aveva acquistato i beni dopo la realizzazione della maggior parte delle opere, la socia accomandataria (Mariarosaria Polese) era stata assolta per non aver commesso il fatto, e la confisca sarebbe basata su un'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. Inoltre deduceva carenze e contraddittorietà della motivazione rispetto all'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo della lottizzazione, all'assenza di colpa/sconoscenza da parte della società e alla violazione del principio di proporzionalità della misura ablativa.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la lottizzazione abusiva si sia protratta almeno fino al 2011 e che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato siano stati accertati in contraddittorio, idonei a fondare la confisca ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001. La Corte ha ritenuto che l'art. 578-bis c.p.p. abbia natura processuale e non osti alla confisca nella fattispecie; ha inoltre valutato che la POL.FRA. non era terzo in buona fede: la società aveva natura di "schermo", la sua amministratrice partecipò al giudizio e vi erano stretti legami familiari e operazioni negoziali riconducibili agli stessi soggetti, elementi che giustificano l'opponibilità della confisca alla società. La censura sulla proporzionalità è stata dichiarata genericamente inammissibile; comunque la Corte ha ritenuto proporzionata la confisca rispetto all'entità dell'intervento abusivo e alla necessità di preservare la pianificazione territoriale.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 2
Fondamento sostanziale della confisca urbanistica: la confisca dei terreni e delle opere abusive può essere disposta quando siano accertati in contraddittorio gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva, anche se il reato si è estinto per prescrizione.
cod. proc. pen. art. 578-bis
Norma di natura processuale che disciplina l'obbligo del giudice dell'impugnazione di decidere sulla responsabilità ai fini della confisca anche quando il reato si è estinto per prescrizione; nel caso non è stata determinante perché la confisca è stata ritenuta fondata su accertamenti già compatibili con l'orientamento precedente.
cod. proc. pen. art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di legge, vizio di motivazione, contraddittorietà).
Costituzione (artt. 24, 25, 27, 42)
Richiamati dalla ricorrente per profili di diritto di difesa, principio di legalità e proprietà; la Corte ha ritenuto che i requisiti del contraddittorio e il bilanciamento tra diritto di proprietà e interesse pubblico sono stati rispettati.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 7 CEDU)
Rilevanza del divieto di retroattività in malam partem; la Corte ha ritenuto compatibile la confisca con i principi convenzionali quando il fatto è stato accertato in un giudizio garantito e la misura è adottata secondo orientamenti interpretativi consolidati.
cod. proc. pen. art. 129
Richiamato in giurisprudenza per il principio secondo cui dopo la declaratoria di estinzione del reato il giudizio non può proseguire salvo le determinazioni previste per l'accertamento ai fini della confisca; contesto richiamato dalla Corte per delimitare l'ambito di esame.
Massime di principio
- La confisca urbanistica ex art. 44 d.P.R. 380/2001 può essere confermata anche se il reato si è estinto per prescrizione, purché la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sia stata accertata in un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la partecipazione degli interessati.
- Un terzo proprietario non è automaticamente considerato in buona fede: la buona fede è esclusa se la persona giuridica ha beneficiato dell'attività illecita, ha partecipato all'iter negoziale collegato alla lottizzazione o è stata utilizzata come schermo dagli autori dell'abuso.
- La partecipazione o la rappresentanza della società nel processo penale (anche tramite una socia amministratrice imputata) e stretti rapporti familiari o societari con gli autori dell'abuso sono elementi rilevanti per escludere la buona fede della società.
- L'eccezione di illegittima retroattività dell'art. 578-bis c.p.p. è meno dirimente quando la giurisprudenza precedente già consentiva l'accertamento della responsabilità ai fini della confisca; la norma ha funzione processuale chiarificatrice.
- Le censure generiche sulla proporzionalità della confisca sono inammissibili: per ottenere l'annullamento o la riduzione della misura è necessario un'argomentazione puntuale che distingua le opere riconducibili al ricorrente e dimostri l'esistenza di misure alternative concrete e adeguate.
- Per opporsi con successo a una confisca urbanistica conviene produrre elementi probatori concreti di buona fede (assenza di conoscenza, assenza di utilità dall'opera, atti amministrativi/permessi intervenuti, separazione patrimoniale e gestionale rispetto agli autori dell'abuso) e contestare specificamente l'an e il quid dell'accertamento effettuato in sede di cognizione.
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