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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08618/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla conversione di una procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. I commissari liquidatori cessati non avevano depositato il conto della gestione; i curatori fallimentari avevano quindi promosso, da un lato, un’azione ordinaria di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c. e, dall’altro, contestazioni al rendiconto depositato dai commissari ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999. Il tribunale aveva accolto le contestazioni e la corte d’appello aveva rigettato il reclamo dei commissari. In cassazione i commissari hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 263 c.p.c. e 75 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che i curatori, avendo già promosso il giudizio ordinario di rendiconto, non potevano poi contestare il rendiconto depositato nella sede speciale fallimentare, dovendosi ritenere formato un effetto preclusivo o una sostanziale approvazione del conto; 2) violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999, per negare la legittimazione dei curatori a sindacare l’operato dei commissari, trattandosi di attività già sottoposta alla vigilanza ministeriale e non sindacabile dal curatore del fallimento; 3) violazione degli artt. 75 d.lgs. n. 270/1999 e 111-bis l.fall., per contestare l’affermazione secondo cui i commissari avevano illegittimamente pagato crediti in prededuzione senza stato passivo integrativo, senza piano di riparto e senza autorizzazione del ministero vigilante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mera pendenza del giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. non preclude ai curatori di formulare contestazioni nel successivo giudizio speciale previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, trattandosi di procedimenti autonomi e diversi per oggetto e funzione. Ha respinto il secondo motivo perché i commissari liquidatori, in quanto gestori cessati di una procedura concorsuale, sono tenuti a rendere il conto ai curatori del fallimento e questi ultimi, quali soggetti che proseguono la gestione e sono esposti a responsabilità, sono legittimati a contestarne l’operato; il controllo preventivo del ministero non elimina il successivo controllo giudiziale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non si sono realmente confrontati con la ratio della decisione impugnata, che aveva ritenuto illegittimi i pagamenti prededucibili effettuati senza le necessarie autorizzazioni e senza la procedura di accertamento del passivo.

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.c.

    Il procedimento ordinario di rendiconto è un giudizio di cognizione speciale e facoltativo, che si conclude con approvazione del conto o con sentenza sul conto; la sua pendenza non preclude le contestazioni nella sede concorsuale speciale se il conto viene poi depositato ai sensi della disciplina di settore.

  • art. 264 c.p.c.

    La possibilità di rinvii per consentire alla parte di prendere posizione sul rendiconto esclude che il mero decorso del tempo o la pendenza del giudizio comportino approvazione tacita o preclusioni automatiche.

  • art. 266 c.p.c.

    Solo l’approvazione del conto, o una sentenza definitiva sul rendiconto, impedisce ulteriori contestazioni sul medesimo conto in un separato processo, salvo i limitati vizi materiali espressamente previsti.

  • art. 75 del d.lgs. n. 270/1999

    Il rendiconto dei commissari liquidatori deve essere depositato e può essere contestato da qualsiasi interessato; il previo controllo dell’autorità di vigilanza non esclude il successivo sindacato giudiziale sulle contestazioni formulate.

  • art. 72 del d.lgs. n. 270/1999

    L’obbligo di presentazione del conto della gestione incombe ai commissari/liquidatori anche dopo la conversione della procedura; il loro inadempimento legittima l’iniziativa giudiziale della curatela.

  • art. 69 del d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato come disciplina della conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

  • artt. 69-77 del d.lgs. n. 270/1999

    Normativa sulla conversione dell’amministrazione straordinaria e sugli effetti sulla cessazione dei commissari e sugli obblighi di rendiconto.

  • art. 36 del d.lgs. n. 270/1999

    I commissari gestiscono il patrimonio della società in sostituzione degli amministratori e devono rispondere della gestione.

  • art. 44 del d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato come norma espressiva del principio generale sulla responsabilità e sul controllo degli organi della procedura.

  • art. 111-bis l.fall.

    La Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti secondo cui la norma consentirebbe pagamenti prededucibili senza la procedura formale e senza autorizzazioni; i pagamenti in prededuzione richiedono comunque il rispetto delle forme previste dalla disciplina concorsuale applicabile.

  • art. 111 l.fall.

    Il prelievo per il pagamento dei crediti prededucibili, nel sistema fallimentare, è riservato al giudice delegato; per analogia, nella procedura in esame non può essere compiuto in autonomia senza autorizzazione dell’autorità vigilante.

  • art. 112 l.fall.

    Citata nel testo come parte del sistema di pagamento e riparto concorsuale, senza specifica elaborazione autonoma.

  • art. 116 l.fall.

    È richiamata quale norma espressiva del principio per cui il gestore concorsuale deve rendere il conto e gli interessati possono contestarlo.

  • art. 117 l.fall.

    Richiamata insieme alle altre norme fallimentari sulla disciplina del rendiconto e del riparto nella procedura concorsuale.

  • art. 199 l.fall.

    Richiamata come espressione della regola generale sulla rendicontazione nella liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 200, comma 1, l.fall.

    Richiamata per affermare che i commissari gestiscono il patrimonio in sostituzione degli amministratori.

  • art. 207 l.fall.

    Richiamata in relazione alla procedura di accertamento del passivo e alla verifica dei crediti in prededuzione.

  • art. 208 l.fall.

    Richiamata in relazione alla procedura di accertamento del passivo.

  • art. 209 l.fall.

    Richiamata per sostenere che anche i crediti prededucibili non possono essere sottratti alla procedura di accertamento del passivo.

  • art. 212 l.fall.

    Nella liquidazione coatta amministrativa i poteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità di vigilanza, la cui autorizzazione è necessaria per la distribuzione di acconti ai creditori.

  • art. 213 l.fall.

    Richiamato per il deposito del rendiconto e per il ricorso al tribunale contro le contestazioni; nel testo originario disciplina il controllo sul conto nella procedura concorsuale.

  • art. 213, comma 2, l.fall.

    Richiamato come base del procedimento di deposito del conto nella sede concorsuale.

  • art. 213, comma 3, l.fall.

    Richiamato per il potere degli interessati di contestare il rendiconto depositato.

  • art. 38, comma 2, l.fall.

    Richiamato per l’eventuale responsabilità personale dell’organo cessato ove la gestione abbia arrecato pregiudizio alla massa o ai creditori.

  • art. 16, n. 3, l.fall.

    Richiamato quale fondamento dei poteri/obblighi del curatore subentrante nella gestione.

  • art. 89, comma 2, l.fall.

    Richiamato quale norma che attribuisce al nuovo organo la gestione e il controllo sulla gestione precedente.

  • art. 26 l.fall.

    Richiamato come norma sul reclamo avverso i decreti resi in materia concorsuale.

  • art. 100 l.fall.

    Richiamato in relazione alla possibilità per i creditori di impugnare i crediti ammessi o pagati senza corretta procedura.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    L’estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze non definitive di merito già pronunciate e divenute definitive per mancata impugnazione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare con specificità le norme violate e confrontarsi con la motivazione impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge richiede una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 498

    Ha disposto la decadenza dei commissari liquidatori nominati ai sensi della disciplina precedente, salvo riconferma entro novanta giorni.

  • L. n. 273/2002, art. 7

    Ha previsto la cessazione dei commissari straordinari delle procedure avviate ai sensi della disciplina precedente e la nomina di commissari liquidatori.

  • d.l. n. 26/1976, conv. in L. n. 95/1979

    Richiamato come disciplina originaria della procedura di amministrazione straordinaria.

  • d.l. n. 70/2011, art. 8, comma 3

    Richiamato per l’applicabilità di alcune disposizioni della disciplina della conversione anche all’amministrazione straordinaria regolata dalla legge del 1979.

Massime di principio

  • Il procedimento ordinario di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c. e il procedimento concorsuale speciale di contestazione del rendiconto depositato dal gestore sono autonomi: la mera pendenza del primo non preclude la proposizione delle contestazioni nella seconda sede quando il conto venga depositato secondo la disciplina concorsuale.
  • Nelle procedure concorsuali liquidatorie, l’organo subentrante nella gestione ha legittimazione e interesse a contestare il rendiconto dell’organo cessato, perché è il soggetto istituzionalmente deputato a proseguire la gestione, a verificarne la pregressa conduzione e a evitare responsabilità omissive.
  • Il previo controllo o l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza sul rendiconto non esclude il successivo sindacato giudiziale sulle contestazioni sollevate dagli interessati davanti al tribunale competente.
  • I pagamenti dei crediti in prededuzione nella procedura concorsuale devono rispettare la disciplina formale dell’accertamento e delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile; l’esecuzione in autonomia, senza il necessario titolo o senza l’autorizzazione richiesta, è irregolare.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la censura è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa tesi interpretativa senza dimostrare il contrasto tra norma e decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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