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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04604/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale privatizzata sul trattamento pensionistico di un iscritto in quiescenza, di un contributo di solidarietà relativo al periodo successivo al 2009. Il pensionato ha agito per ottenere la restituzione di quanto trattenuto, sostenendo l’illegittimità del prelievo. La corte d’appello aveva confermato la condanna della cassa alla restituzione, ritenendo illegittime le trattenute e applicabile alla domanda di ripetizione il termine di prescrizione decennale, non quello quinquennale, perché i ratei trattenuti non erano liquidi ed esigibili nella misura rivendicata. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha censurato la decisione sulla legittimità del contributo di solidarietà, invocando varie norme del d.lgs. n. 509/1994, della legge n. 335/1995, della legge n. 296/2006, della legge n. 147/2013, della legge n. 201/2011 e degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo che il prelievo fosse legittimo in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione; con il terzo motivo ha contestato l’applicazione della prescrizione decennale alla domanda di restituzione, sostenendo che dovesse applicarsi quella quinquennale e che diversamente si determinasse una disparità di trattamento rispetto al regime INPS. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando l’orientamento già consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché ciò viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale riservata alla legge. Quanto alla prescrizione, ha confermato che la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta al termine ordinario decennale, poiché la differenza tra la pensione dovuta e quella effettivamente corrisposta per effetto della trattenuta non è un rateo "pagabile" ai sensi della disciplina sui ratei arretrati o sulle riliquidazioni pensionistiche.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della cassa previdenziale. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimità del contributo di solidarietà, confermando che la cassa non poteva incidere, con atto interno, su pensioni già liquidate imponendo un prelievo patrimoniale non previsto dalla legge. Ha inoltre confermato la corretta applicazione del termine di prescrizione decennale alla domanda restitutoria, escludendo che si trattasse di riliquidazione di trattamento pensionistico soggetta a prescrizione quinquennale. Conseguentemente, la cassa è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte resistente antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, tramite atti regolamentari o deliberativi, un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate in base ai criteri applicabili.

  • Regolamento della Cassa, art. 22

    Non può giustificare un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate se ciò comporta un prelievo riservato alla legge.

  • Delibera 27 giugno 2013

    La delibera non può legittimare trattenute in contrasto con il principio del pro rata e con la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata nel quadro normativo sulle pensioni e sull’equilibrio del sistema, ma non idonea a consentire il prelievo contestato su pensioni già determinate.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Invocata dalla cassa a sostegno della legittimità del contributo, ma non ritenuta tale da superare il principio del pro rata.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamata nel contesto delle misure di riequilibrio, ma non sufficiente a legittimare la trattenuta in esame.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    Citata tra le disposizioni invocate dalla cassa; la Corte non vi riconosce un fondamento idoneo per il contributo trattenuto.

  • Artt. 3, 23 e 38 Cost.

    Il prelievo è ricondotto a una prestazione patrimoniale che deve essere imposta dalla legge; gli atti della cassa sono incompatibili con il principio del pro rata e con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia ai precedenti consolidati senza ripetere integralmente le argomentazioni già espresse in giurisprudenza.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale all’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pagabili non si applica alla differenza tra pensione dovuta e pensione effettivamente corrisposta per effetto della trattenuta illegittima.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo per applicare il termine quinquennale.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    La disciplina dei ratei arretrati non si applica al caso, perché la controversia riguarda un credito conseguenziale da indebito prelievo e non una riliquidazione pensionistica.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2

    Richiamato nel testo dell’art. 47 bis, ma la Corte esclude che la fattispecie sia riconducibile a una riliquidazione di trattamenti pensionistici.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, con atti regolamentari o deliberativi, imporre contributi di solidarietà o altre trattenute su pensioni già determinate secondo i criteri di calcolo applicabili, quando tali prelievi si risolvano in una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge.
  • Il principio del pro rata impedisce che, su trattamenti pensionistici già maturati e liquidati, vengano introdotte decurtazioni patrimoniali incompatibili con il sistema normativo vigente, anche se finalizzate all’equilibrio di bilancio dell’ente.
  • L’imposizione di un contributo o di una trattenuta patrimoniale su pensioni già liquidate richiede una base legale espressa, poiché trova applicazione la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • L’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute su ratei pensionistici è soggetta al termine ordinario decennale quando il credito azionato non coincide con un rateo pensionistico "pagabile", ma con la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto per effetto dell’illegittima trattenuta.
  • La prescrizione quinquennale prevista per i ratei arretrati o per le riliquidazioni pensionistiche non si applica quando la domanda riguarda un credito consequenziale all’indebito prelievo e non una riliquidazione del trattamento in senso tecnico.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiNullitàPrescrizioneOnere della prova

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