Cassazione Civile, Ordinanza n. 18503/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, impiegato nel tempo presso più cooperative che svolgevano attività per una società committente, ha chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze della società committente sin dall'1.1.2001, assumendo che i contratti di appalto tra la committente e le cooperative fossero illegittimi e che il rapporto fosse in realtà eterodiretto. Ha inoltre domandato la nullità o l'annullabilità di una conciliazione/transazione stipulata in sede sindacale il 29.4.2010, sostenendo che non vi fossero state vere reciproche concessioni, che l'assistenza sindacale non fosse effettiva e che il conciliatore non fosse terzo né adeguato rappresentante dei lavoratori. Infine ha censurato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla cooperativa nel 2011, chiedendo riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2113 e 411 c.p.c. per la ritenuta validità della conciliazione sindacale e per l'asserita assenza di reciproche concessioni e di assistenza effettiva; 2) omessa/errata valutazione delle prove testimoniali e documentali e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c.; 3) violazione della disciplina sull'interposizione e sull'appalto illecito, nella parte in cui la sentenza avrebbe ricompreso il periodo anteriore al 30.4.2010 nell'accordo conciliativo; 4) analoghe censure probatorie e di diritto sulla legittimità dell'appalto, quanto al periodo successivo al 30.4.2010; 5) violazione delle norme su licenziamento/sospensione e sull'appalto, assumendo l'illegittimità della sospensione e la responsabilità della committente, anche in relazione a una domanda solidale che però il giudice d'appello ha ritenuto rinunciata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 2113 c.c. distingue rinuncia e transazione e che la conciliazione in sede sindacale è valida se l'assistenza del rappresentante sindacale è effettiva; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il conciliatore sindacale aveva concretamente assistito il lavoratore, accertamento non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare la valutazione delle prove e non un omesso esame di un fatto storico decisivo; ha dichiarato assorbito il terzo motivo per effetto del rigetto del primo. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, sia per la parte relativa al periodo anteriore al 30.4.2010, assorbita, sia per la parte relativa al periodo successivo, perché anch'essa sostanzialmente mirava a una diversa valutazione delle prove. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva rilevato la rinuncia in appello alla domanda solidale nei confronti della committente per il pagamento delle retribuzioni perdute. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Disciplina separatamente rinunce e transazioni del lavoratore e prevede un regime di impugnabilità derogato quando l'atto sia concluso in sede protetta con assistenza effettiva del rappresentante sindacale.
Richiamato come norma sulla conciliazione in sede sindacale, quale sede protetta idonea a escludere la presunzione di non libertà del consenso.
La transazione presuppone una lite attuale o potenziale e si fonda su reciproche concessioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge; non consente di sindacare la mera valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
La sua violazione è configurabile solo in casi specifici di utilizzo di prove non dedotte, scienza privata o inversione dei criteri legali di prova.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattende prove legali.
La violazione è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato solo per affermare che l'art. 2113 c.c. introduce una speciale figura di annullabilità ulteriore rispetto a quella generale.
Individua i rapporti di lavoro cui si applica la tutela rafforzata sulle rinunce e transazioni.
Richiamato con riferimento alla domanda solidale verso la committente, ritenuta però rinunciata in appello.
Richiamato con riferimento alla responsabilità solidale della committente per i crediti retributivi, ma la domanda corrispondente era stata ritenuta rinunciata.
Richiamato dal ricorrente in tema di sospensione dal lavoro; la Corte non entra nel merito della censura perché reputa il motivo inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
Richiamato insieme ad altre norme sull'appalto e sulla responsabilità, senza incidere sull'esito per inammissibilità/assorbimento dei motivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sono stati dichiarati sussistenti.
Norma procedurale richiamata per il deposito delle memorie in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- La conciliazione in sede sindacale stipulata ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. è valida e sottratta al regime ordinario di impugnabilità quando risulti una effettiva assistenza del lavoratore da parte del rappresentante sindacale, idonea a porlo in condizione di comprendere diritti oggetto di rinuncia o transazione.
- Ai fini dell'art. 2113 c.c., rinuncia e transazione sono negozi distinti: la prima è un atto unilaterale di dismissione del diritto, la seconda è un contratto con reciproche concessioni volto a comporre una lite attuale o potenziale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione di testimonianze e documenti in un vizio di violazione di legge o in un omesso esame di fatto decisivo: il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omessa considerazione di un fatto storico decisivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non quando la doglianza riguarda il convincimento tratto dalle prove acquisite.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dovendo il ricorrente censurare specificamente la ragione autonoma che sorregge la decisione.
- rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Licenziamento","Impugnazioni","Prove"],"sottomaterie":["Giusta causa","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Onere della prova","Nullità","Annullabilità"]}]}】```] }```)。{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18425/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18438/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18446/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18462/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →