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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01133/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguardava un contratto di locazione ad uso commerciale relativo a un immobile sito in Milano. La società locatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni asseritamente non versati in relazione a un periodo di occupazione dell'immobile. I conduttori avevano opposto il decreto sostenendo di avere legittimamente esercitato il recesso e che, una volta rilasciato l'immobile, la locatrice avrebbe dovuto attivarsi per rilocarlo, in applicazione dei doveri di buona fede e correttezza al fine di contenere il danno. In primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e quantificato il dovuto nella differenza tra i canoni pattuiti e il valore locatizio concretamente ritraibile dal bene, al netto di quanto già corrisposto. La Corte d'appello, su impugnazione della locatrice, aveva invece ritenuto definitivo il precedente giudicato tra le stesse parti sulla persistente debenza del corrispettivo e aveva condannato i conduttori al pagamento della differenza tra la somma ingiunta e quanto già versato. I ricorrenti hanno quindi proposto due motivi di ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, nullità della sentenza e del procedimento per violazione di norme processuali e, dall'altro, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali in tema di contratto, buona fede, correttezza e contenimento del danno.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno depositato atto formale di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte e sottoscritto da difensori muniti di procura idonea. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia, qualificandola come atto recettizio che non richiede accettazione, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole secondo il dispositivo, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    indicato dai ricorrenti come fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per nullità della sentenza o del procedimento e per violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede

  • art. 1176 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di diligenza e correttezza

  • art. 1227 c.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di contenere il danno

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro di interpretazione del rapporto contrattuale

  • art. 1374 c.c.

    richiamato quale criterio di integrazione del contratto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per i doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 27 L. 392/1978

    richiamato dalla Corte d'appello come norma in base alla quale il recesso era stato ritenuto inefficace dalla decisione di primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia al ricorso

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    richiamato indirettamente quanto all'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e notificata alla controparte da difensore munito di procura idonea, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione.
  • La rinuncia al ricorso ha natura di atto recettizio e comporta la chiusura del giudizio di legittimità, restando ferma la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice di legittimità provvede comunque sulle spese del processo, salvo diverso assetto derivante dall'eventuale accettazione della rinuncia.
  • Quando il ricorso viene definito per rinuncia, non si forma una decisione di merito sui motivi dedotti, che restano assorbiti dall'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSpese di liteImpugnazioni
RamiLocazioniContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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