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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30070/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a due ipotesi di reato: indebite compensazioni di crediti fiscali inesistenti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni/benefici connessi ad appalti pubblici, per un profitto stimato in euro 587.745,80, nella disponibilità di una società cooperativa e, in via per equivalente, nei confronti di due persone fisiche tra cui la ricorrente. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse dell'indagata. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) omessa o apparente motivazione sulla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato e sulla conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di durata delle indagini; 2) erronea configurazione del fumus della truffa, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, contestando l'esistenza di artifizi e raggiri, il rilievo attribuito alle violazioni contributive ai fini del DURC e sostenendo che mancassero dolo e danno; 3) omessa motivazione sulla qualità di amministratrice di fatto, per assenza di autonomia gestionale; 4) omessa motivazione sul concorso della ricorrente nella realizzazione del reato; 5) motivazione apparente sulla sproporzione del sequestro e, più in generale, sulla quantificazione del profitto, che la difesa riteneva dovesse essere depurato dal valore delle prestazioni lecite eseguite. Il Procuratore generale chiedeva invece il rigetto del ricorso, ritenendo i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, con assorbimento degli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico: la richiesta di retrodatazione ex art. 335-quater c.p.p. non risultava adeguatamente supportata né quanto alla tempestività né quanto alla decisività degli atti asseritamente tardivi, e non era stato dimostrato il momento di acquisizione delle informazioni da parte del pubblico ministero; inoltre, la ricorrente non aveva chiarito perché si trattasse della medesima notizia di reato, a fronte dell'emersione di ulteriori ipotesi criminose. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa alla configurabilità astratta della truffa, perché manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che nella truffa contrattuale l'ingiusto profitto e il danno si identificano nella stipulazione del contratto, anche indipendentemente da uno squilibrio oggettivo delle prestazioni, sicché la censura sul danno non coglieva nel segno. Nella parte relativa all'elemento soggettivo, la censura è stata ritenuta infondata: in sede di sequestro preventivo il giudice deve sì considerare anche il profilo del dolo, ma solo se la sua assenza emerga ictu oculi, circostanza non ravvisata nel caso concreto. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati perché, nel giudizio di legittimità avverso misure reali, è censurabile solo la violazione di legge o una motivazione meramente apparente; le censure, invece, miravano a una rivalutazione del materiale indiziario già esaminato dal tribunale, il quale aveva motivato in modo ampio sul ruolo di amministratrice di fatto, sul contributo concorsuale e sulla quantificazione del profitto sequestrabile.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua la fattispecie di indebita compensazione oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    Costituisce la base della contestazione di truffa aggravata richiamata nel decreto genetico e nel controllo sul fumus.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione del provvedimento cautelare deve essere effettiva e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso la mancanza di motivazione nei punti decisivi, salvo dichiarare inammissibile il motivo per genericità quando la censura non era specifica.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto alcune doglianze inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte richiama il limite tra violazione di legge e vizio di motivazione, precisando che nel ricorso per cassazione in materia di misure reali non è deducibile la mera illogicità manifesta se non nei limiti della motivazione apparente.

  • art. 325 c.p.p.

    Nel ricorso contro il sequestro preventivo sono deducibili solo violazione di legge e vizi di motivazione radicali, ossia mancanza assoluta o motivazione solo apparente.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che l'iscrizione della persona nel registro degli indagati richiede la presenza di indizi a carico e non meri sospetti; la doglianza sulla retrodatazione era però generica e non supportata da allegazioni decisive.

  • art. 335-quater cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato; la Corte ne sottolinea il termine e i presupposti, ma dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità.

  • art. 2639 c.c.

    Viene evocato dalla difesa per contestare la qualifica di amministratrice di fatto; la Corte ritiene che il tribunale avesse invece motivato adeguatamente sulla gestione preponderante e continuativa della società.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Norma richiamata dalla difesa sul contributo concorsuale; la Corte non ravvisa vizi nel ragionamento del tribunale sul ruolo della ricorrente.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa nel motivo sul concorso, ma non conduce a un esito favorevole perché la censura è ritenuta sostanzialmente rivolta a ottenere una rivalutazione del merito indiziario.

  • art. 80 del codice degli appalti

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'assenza di gravi violazioni definitivamente accertate ostative al DURC; la Corte reputa la censura non decisiva ai fini della truffa contrattuale contestata.

  • art. 15, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 150 del 2022

    La riforma Cartabia è richiamata per spiegare la nuova disciplina dell'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e della richiesta di retrodatazione ex art. 335-quater c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro un provvedimento di sequestro preventivo, la censura è ammissibile solo per violazione di legge o per motivazione del tutto mancante o meramente apparente; non è consentita una rivalutazione del compendio indiziario.
  • La richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato ex art. 335-quater c.p.p. è soggetta a termine perentorio e deve essere sorretta da allegazioni specifiche sulla decisività degli atti tardivamente conosciuti; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
  • Ai fini dell'iscrizione nel registro degli indagati non bastano meri sospetti: occorrono indizi sufficienti a individuare un nucleo di condotta attribuibile a una persona.
  • Nella truffa contrattuale l'ingiusto profitto e il danno possono identificarsi nella conclusione del contratto, anche se non sia allegato uno squilibrio oggettivo tra prestazioni, purché il contratto sia stato ottenuto fraudolentemente.
  • In sede cautelare reale l'assenza dell'elemento soggettivo può escludere il fumus solo quando emerga in modo immediato e ictu oculi; in difetto di tale evidenza, il giudice non è tenuto a escludere il reato.
  • Quando il ricorrente contesta la qualifica di amministratore di fatto o il concorso nel reato, deve confrontarsi con la motivazione concreta del tribunale e non limitarsi a deduzioni alternative o assertive.
  • In materia di sequestro finalizzato alla confisca del profitto di truffa, la quantificazione può essere ancorata al vantaggio indebitamente conseguito secondo la ricostruzione accusatoria e la motivazione del giudice cautelare, se non manifestamente illogica o apparente.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniTruffaDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della provaConfiscaOnere della prova

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