Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un amministratore pro tempore di una società a responsabilità limitata semplificata, condannato per omesso versamento all'INPS delle trattenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per i mesi da gennaio a novembre 2017, per un importo complessivo di euro 25.611,90. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità, concedendo solo la sospensione condizionale della pena. In cassazione il difensore deduceva: 1) violazione degli artt. 545-bis e 546 c.p.p. per non avere la Corte d'appello considerato un'istanza di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, inviata tramite Portale Deposito Atti Penali la sera prima dell'udienza cartolare; 2) vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, sostenendo che la decisione si sarebbe basata solo su risultanze INPS senza prova positiva del fatto storico da parte dell'accusa; 3) violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse confuso la reiterazione della condotta con il requisito della tenuità dell'offesa; 4) motivazione apparente o illogica sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale concludeva invece per un annullamento parziale con rinvio limitatamente a pena e attenuanti generiche, ritenendo fondati il primo e il quarto motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'istanza di sostituzione della pena era stata presentata tardivamente: in caso di decisione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, l'art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p. consente il consenso alla sostituzione della pena fino a quindici giorni prima dell'udienza, mentre l'istanza era stata inviata solo la sera precedente. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile/infondata perché i modelli DM10/UNIEMENS possono costituire piena prova della corresponsione delle retribuzioni e quindi della base fattuale del contestato omesso versamento. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e completo il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la reiterazione della condotta protrattasi per diversi mesi quale indice della non tenue offensività, in coerenza con i criteri dell'art. 133 c.p. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito perché non devoluto con specificità in appello, sicché la questione era proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983
integra il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro; la Corte lo applica alla condotta di omesso versamento all'INPS delle somme trattenute sulle retribuzioni
richiamato dal ricorrente in tema di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di appello sulla mancata considerazione dell'istanza di sostituzione della pena
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
"l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689"
nelle decisioni camerali della corte d'appello senza partecipazione delle parti, il consenso alla sostituzione della pena deve essere formulato entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza; un consenso/istanza presentato la sera precedente è tardivo e quindi inammissibile
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come disciplina delle pene sostitutive cui può essere riferito il consenso dell'imputato
la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la reiterazione della condotta protratta nel tempo può escluderne la ricorrenza
utilizzato come parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte applica anche l'aumento della sanzione entro i limiti consentiti
impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima
non citato nel testo
non citato nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva deve essere manifestato entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza; la presentazione oltre tale termine rende la richiesta tardiva e legittima il mancato esame da parte del giudice.
- La prova dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali può essere desunta anche dai modelli DM10/UNIEMENS, poiché tali dati sono formati sulla base delle denunce rese dal contribuente e possono valere come piena prova della corresponsione delle retribuzioni.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta mediante un ragionamento atomistico o solo formale: occorre una valutazione complessiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, e la reiterazione della condotta per un lungo arco temporale può escludere la speciale tenuità dell'offesa.
- In cassazione non sono deducibili questioni che non risultino specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente; la mancanza di contestazione sul punto comporta inammissibilità del motivo per tardività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, potendo la Corte aumentare la somma entro i limiti consentiti dalla legge in ragione delle cause dell'inammissibilità.
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