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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni due e mesi uno di reclusione. Il ricorso deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la decisione di merito fosse fondata su presupposti erronei circa l'entità delle vincite da gioco non dichiarate: secondo la difesa, si trattava di importi irrisori, o comunque non commisurabili a quelli indicati in imputazione, e le somme sarebbero state in parte reimpiegate per compensare perdite pregresse o comunque utilizzate in un rapporto di dare-avere, così da incidere sulla rilevanza penale della condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto l'iter argomentativo della sentenza impugnata, osservando che integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco online, da computarsi al lordo e non al netto delle somme rigiocate o impiegate per compensare perdite pregresse. Ha inoltre escluso la sussistenza di violazione di legge o di vizio motivazionale, ritenendo la motivazione di merito logica, congrua e non contraddittoria. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26

    L'omessa indicazione, nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, delle vincite da gioco online integra il reato; tali somme vanno considerate al lordo, non al netto delle rigiocate o delle perdite compensate.

  • art. 316-ter c.p.

    È una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna di merito, ma nel testo non è sviluppata una specifica questione interpretativa autonoma in cassazione.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 67, comma 1, lett. d), TUIR

    Le vincite al gioco sono qualificate come redditi diversi e costituiscono reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta.

  • art. 69, comma 1, TUIR

    Non è ammessa alcuna deduzione dal reddito imponibile delle vincite per somme rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato per la trattazione del ricorso e le conclusioni del Procuratore generale.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.

Massime di principio

  • Integra il reato di omessa indicazione di dati dovuti nella domanda per il reddito di cittadinanza l'omessa dichiarazione delle vincite da gioco online, che devono essere computate come entrate al lordo dell'accredito e non al netto di eventuali successive rigiocate o compensazioni di perdite.
  • La rilevanza penale della condotta non viene meno per il fatto che le somme vinte siano state in concreto reimpiegate nel gioco o che l'importo sia stato ritenuto modesto, se l'omissione ha riguardato un elemento reddituale dovuto nell'autodichiarazione.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge e di vizio di motivazione è infondata quando la sentenza di merito abbia dato una ricostruzione coerente delle prove e abbia applicato correttamente il principio di computo lordo delle vincite ai fini dell'integrazione del reato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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