Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già assolto in parte e poi nuovamente condannato, all'esito di più giudizi di rinvio, per il residuo reato di corruzione di minorenne. In origine la Corte di appello aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione di materiale pornografico e dal reato di violenza sessuale/tentativi di atti sessuali, confermando però la condanna per corruzione di minorenne e atti sessuali tentati nei confronti della figlia minore. Dopo un primo annullamento con rinvio, la Corte di appello aveva riqualificato una parte dei fatti in molestie, dichiarandole prescritte, e aveva rideterminato la pena per la corruzione di minorenne. Un secondo annullamento con rinvio aveva imposto un ulteriore riesame. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha nuovamente confermato la responsabilità per il solo capo A, rideterminando la pena e regolando le statuizioni civili. Nel ricorso l'imputato deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 609-quinquies c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; 2) insufficiente valutazione dell'attendibilità della persona offesa; 3) mancata adeguata risposta sul tema della registrazione audio contenente le proposte sessuali, che sarebbe stata non reperita o non acquisita; 4) mancato rispetto dei principi fissati dalla precedente pronuncia rescindente, anche quanto alla direzione finalistica della condotta e al dolo specifico. In sostanza, la difesa chiedeva una rivalutazione della prova dichiarativa e dei riscontri, sostenendo che la motivazione fosse apparente o contraddittoria e che non fosse dimostrato il dolo specifico richiesto dalla corruzione di minorenne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di rinvio avesse colmato le lacune motivazionali indicate dalle precedenti decisioni rescindenti, offrendo una motivazione coerente, logica e giuridicamente corretta sia sulla credibilità della persona offesa sia sull'esistenza della registrazione audio e dei relativi riscontri. Ha inoltre affermato che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità in presenza di una motivazione non illogica. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609-quinquies c.p.
La direzione finalistica della condotta e il dolo specifico richiesti per la corruzione di minorenne possono essere desunti anche da indizi gravi, precisi e concordanti, oltre che dalla concreta condotta e dalle profferte sessuali rivolte alla minore.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità; non consente una nuova valutazione del merito o la sostituzione della ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito quando la motivazione sia non irrazionale.
art. 533 c.p.p.
Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non muta la natura del sindacato di cassazione sulla motivazione e non consente di valorizzare come decisiva l'alternativa ricostruzione del fatto proposta dalla difesa, se il giudice di merito l'ha già esaminata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 660 c.p.
La precedente riqualificazione di una parte dei fatti in molestie aveva condotto alla declaratoria di estinzione per prescrizione, ma tale esito non riguardava il residuo reato di corruzione di minorenne.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di vizio motivazionale è inammissibile quando, dietro la deduzione formale del difetto di motivazione, si richieda una mera rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali.
- La credibilità della persona offesa può essere ritenuta sussistente anche in assenza di riscontri diretti, purché il giudice di merito esponga una motivazione lineare, complessiva e non illogica, valorizzando eventuali riscontri indiretti o convergenti.
- In tema di corruzione di minorenne, il dolo specifico e la direzione finalistica della condotta possono essere desunti anche da elementi indiziari, ove questi siano gravi, precisi e concordanti, e dalla concreta modalità dell'azione.
- Il controllo della Corte di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: se la sentenza impugnata risponde ai punti decisivi, confrontandosi con il dictum rescindente e con le censure difensive, il ricorso che sollecita una diversa lettura dei fatti è destinato all'inammissibilità.
- La mancata acquisizione materiale di una registrazione o di altro supporto non impedisce, di per sé, che il suo contenuto sia valutato come fatto processualmente acquisito, quando l'esistenza del supporto e il suo contenuto risultino confermati in modo convergente da altri elementi di prova.
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