Cassazione Penale, Sentenza n. 29854/2026 del 06/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva ridotto la pena e concesso le attenuanti generiche, la sospensione condizionale e la non menzione, confermando però la responsabilità per emissione di fatture per operazioni inesistenti in continuazione. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p. per asserita inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente recuperato, tramite la testimonianza degli operanti, contenuti valutativi dei PVC relativi a complesse elaborazioni tecnico-contabili; 2) vizio di motivazione sulla medesima questione dell'utilizzabilità dei PVC, per mancanza di una spiegazione concreta del passaggio dalle valutazioni documentali alla prova testimoniale; 3) violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e dei principi di cui agli artt. 192 c.p.p., 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, assumendo che l'inesistenza soggettiva delle operazioni fosse stata ricavata in modo meramente deduttivo dalla mancanza di documentazione sulla disponibilità dei beni, trasformando una lacuna documentale in prova di reato; 4) vizio di motivazione per omessa considerazione della documentazione difensiva, ritenuta idonea a dimostrare la reale operatività della società emittente e dei suoi fornitori, e per l'asserita illogicità della compatibilità tra esistenza di struttura aziendale e fittizietà delle vendite di rottami.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici, perché riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello: la parte valutativa dei verbali non era stata tratta dai documenti, ma dalla testimonianza dell'operante che aveva illustrato l'attività investigativa e richiamato i relativi atti. Ha considerato il terzo e il quarto motivo manifestamente infondati, osservando che la responsabilità non era stata desunta da un semplice fatto negativo, ma da un ragionamento logico-deduttivo sulla mancata effettuazione di effettivi acquisti di merce e sulla conseguente natura fittizia delle fatture emesse; inoltre la Corte territoriale aveva valutato la documentazione difensiva, rilevando che le imprese indicate come fornitrici erano "cartiere", una delle quali rappresentata dallo stesso ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della continuazione contestata nella sentenza di merito.
art. 8 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma la ricostruzione della fittizietà delle operazioni sulla base delle risultanze probatorie e logico-deduttive.
invocato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità di atti e contenuti valutativi; la Corte esclude la violazione perché le valutazioni erano state veicolate in dibattimento tramite testimonianza degli operanti.
richiamato dal ricorrente in tema di decisione fondata sulle prove legittimamente acquisite; la Corte ritiene non violato il principio.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto per censurare la violazione di legge sostanziale e dei criteri di prova nella ricostruzione del reato tributario.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
dedotto per lamentare violazioni processuali in materia di prova documentale e testimoniale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
dedotto per censurare la motivazione della sentenza di appello su utilizzabilità dei verbali e valutazione delle prove.
richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della prova; la Corte reputa la motivazione di merito coerente e non illogica.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in chiave difensiva, senza specifica accoglienza da parte della Corte.
art. 27 Cost.
invocato dal ricorrente sul principio di presunzione di non colpevolezza e onere probatorio dell'accusa.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per il giusto processo e la necessità di motivazione.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in tema di equo processo e valutazione della prova.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la doglianza che si limiti a riproporre questioni già decise dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifica e conduce all'inammissibilità del motivo.
- La testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria può legittimamente veicolare in dibattimento i risultati e la descrizione dell'attività investigativa, anche richiamando i verbali di constatazione, senza che ciò integri automaticamente un uso vietato del contenuto documentale, se la valutazione decisiva deriva dalla prova dichiarativa e non dal documento inutilizzabile.
- Nei reati di fatturazione per operazioni inesistenti, l'inesistenza soggettiva delle operazioni può essere provata anche mediante un ragionamento logico-deduttivo fondato sull'assenza di effettivi acquisti di merce e sulle risultanze investigative complessive, senza che ciò equivalga a desumere la colpevolezza da un mero fatto negativo o dall'insufficienza della prova difensiva.
- La presenza di una parziale operatività della società emittente non esclude di per sé la fittizietà di specifiche operazioni commerciali; la valutazione di merito è corretta se spiega in modo coerente la compatibilità tra una struttura aziendale reale e operazioni fatturate ritenute inesistenti.
- La documentazione difensiva deve essere specificamente valutata dal giudice di merito, ma non impone l'assoluzione se le risultanze complessive consentono di qualificare come 'cartiere' le società fornitrici e di ricostruire la fittizietà delle operazioni contestate.
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