Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per plurimi episodi di cessione e detenzione di sostanza stupefacente di ingente quantità. Dopo la condanna in primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, egli ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche in comunità terapeutica. La Corte d'appello aveva respinto l'istanza e il Tribunale del riesame aveva confermato il diniego, richiamando anche una preclusione endoprocedimentale legata a precedenti provvedimenti non impugnati. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul preteso giudicato cautelare, sostenendo che la preclusione non fosse configurabile e che la sentenza di primo grado, con la riqualificazione del ruolo da organizzatore a partecipe, integrasse un elemento sopravvenuto idoneo a imporre una nuova valutazione; 2) vizio di motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari e sulla ritenuta adeguatezza della custodia in carcere, lamentando il mancato rilievo del tempo trascorso, della condotta carceraria, della spontanea costituzione, del ridimensionamento del ruolo e la contraddittorietà della motivazione; 3) vizio di motivazione sulla inidoneità di misure meno afflittive, per asserita mancanza di valutazione concreta degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, e della collocazione in comunità terapeutica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il profilo della preclusione endoprocedimentale non era decisivo, perché l'ordinanza impugnata era comunque sorretta da una autonoma e attuale valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'inadeguatezza di misure diverse dal carcere. Ha affermato che nel giudizio di legittimità in materia cautelare non è consentita una rivalutazione del merito, ma solo il controllo sulla presenza di una motivazione effettiva, non apparente e non manifestamente illogica. Ha ritenuto legittimo l'uso della sentenza di merito, ancorché non irrevocabile, quale elemento valorizzabile ai fini cautelari, se utilizzato criticamente e non in modo automatico. Nel caso concreto, il Tribunale aveva descritto un inserimento stabile e significativo del ricorrente nel narcotraffico internazionale, sottolineando il ruolo fiduciario svolto nei rapporti del sodalizio, la conoscenza dei canali di approvvigionamento e cessione e la capacità di interlocuzione con fornitori e acquirenti. La Corte ha poi escluso che il solo decorso del tempo o gli altri elementi dedotti dalla difesa fossero sufficienti a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Infine ha considerato adeguatamente motivata la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico o in comunità, poiché le condotte contestate erano realizzabili anche a distanza tramite contatti e direttive, con rischio di ripresa dei collegamenti con il circuito criminale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con ordine di trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, c.p.p.
nei delitti rientranti nel suo ambito opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi specifici e significativi che dimostrino l'effettiva attenuazione o cessazione della pericolosità
art. 274 c.p.p.
le risultanze della sentenza di merito possono essere utilizzate in sede cautelare solo se riferite criticamente alle esigenze cautelari previste dalla norma
art. 275 c.p.p.
la misura va scelta in relazione alla concreta adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari e alla pericolosità dell'indagato
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia cautelare il controllo è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione effettiva, non apparente, non manifestamente illogica e giuridicamente plausibile; non è consentita una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La sentenza di merito non ancora irrevocabile può essere utilizzata dal giudice cautelare come elemento di valutazione della permanenza delle esigenze cautelari, purché l'uso sia critico e non automatico, e sia collegato alle esigenze di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p.
- Nei procedimenti relativi a reati per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il solo decorso del tempo non basta a superare la custodia in carcere: occorrono elementi concreti, specifici e significativi che dimostrino l'effettivo affievolimento della pericolosità.
- La valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare deve essere individualizzata e può fondarsi non sulla qualificazione formale del ruolo, ma sulla qualità, intensità e concrete modalità del contributo prestato al sodalizio criminoso.
- Gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico o presso una struttura comunitaria, possono essere ritenuti inidonei quando il rischio cautelare derivi dalla possibilità di mantenere o riattivare contatti criminali e di impartire direttive anche a distanza, senza necessità di presenza fisica sul luogo di esecuzione della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29854/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →