Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per detenzione di hashish a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure. In primo luogo, ha contestato la declaratoria di tardività della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sostenendo che la volontà di accedere all'istituto era stata già manifestata in primo grado, subordinatamente alla riqualificazione del fatto, e ribadita con l'atto di appello; la memoria successiva avrebbe avuto solo funzione illustrativa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025. In secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo contraddittoria la valutazione della Corte territoriale sul dato quantitativo della sostanza. In terzo luogo, ha censurato la motivazione sulla pena, ritenuta apodittica e affidata a un richiamo stereotipato all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha rilevato che la richiesta di messa alla prova non era nuova e non era stata proposta tardivamente: era stata già formulata in primo grado come subordinata alla riqualificazione del fatto, poi ribadita in appello, e la memoria successiva aveva solo natura integrativa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 che aveva rimosso l'ostacolo normativo all'accesso all'istituto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso, affinché esamini preliminarmente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, senza considerarla preclusa per tardività. Restano assorbite le ulteriori doglianze su particolare tenuità del fatto e determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è il titolo di reato al quale, nel caso concreto, era subordinata la possibilità di accedere alla messa alla prova; la Corte valorizza il fatto che la successiva riqualificazione abbia reso attuale tale possibilità.
art. 131-bis cod. pen.
È richiamato come causa di non punibilità invocata dalla difesa, ma non viene esaminato nel merito perché il primo motivo è assorbente.
art. 168-bis cod. pen.
È la norma che disciplinava l'accesso alla messa alla prova; la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui escludeva tale accesso per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Il termine per proporre la richiesta di messa alla prova non può essere applicato in modo formalistico quando la domanda sia stata già tempestivamente prospettata e poi coltivata nel corso del giudizio; la memoria successiva non integra una nuova richiesta ma una reiterazione di un'istanza già proposta.
art. 133 cod. pen.
È richiamato dalla Corte territoriale per la commisurazione della pena, ma la censura sul punto è rimasta assorbita.
art. 56 cod. pen.
La sentenza richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2019, che aveva affermato che la richiesta di rito abbreviato formulata dopo il rigetto dell'istanza principale di messa alla prova va intesa come proposta con riserva di gravame.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere considerata tardiva quando sia stata già tempestivamente formulata, anche in via subordinata a una riqualificazione del fatto, e sia stata poi riproposta nei successivi gradi di giudizio.
- La scelta di un rito alternativo successiva al rigetto di una richiesta di messa alla prova subordinata alla diversa qualificazione del fatto non comporta, di per sé, rinuncia definitiva all'istanza, se la difesa ha chiaramente manifestato l'intenzione di accedere all'istituto e la preclusione dipendeva da una qualificazione giuridica poi risultata errata.
- Quando intervenga una pronuncia di illegittimità costituzionale che rimuova l'ostacolo all'accesso alla messa alla prova, il giudice deve considerare unitariamente la sequenza processuale e verificare nel merito i presupposti dell'istituto, senza arrestarsi a una lettura atomistica e formalistica della sola memoria successiva.
- L'errore nel qualificare come nuova o tardiva una richiesta già precedentemente prospettata integra violazione di legge e indebita compressione del diritto di difesa, imponendo l'annullamento della decisione che abbia precluso l'esame dell'istanza.
- Quando un motivo di ricorso risulta fondato in modo assorbente rispetto agli altri, la Cassazione può limitarsi a cassare la sentenza impugnata rinviando al giudice di merito per la sola verifica dei presupposti dell'istituto processuale richiesto.
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