Sentenza del 06/12/2016 n. 24903 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 78/2011 del Tribunale di Vibo Valentia, depositata il 26 gennaio 2011, che aveva accolto l’opposizione di P.S. e disposto la cancellazione dell’ipoteca iscritta il 19 agosto 2005, respingendo invece la domanda risarcitoria. Con un unico motivo, la società ha denunciato violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973: secondo la ricorrente, l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, è necessaria prima dell’espropriazione, non prima dell’iscrizione ipotecaria, che è un atto distinto e non esecutivo. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima l’iscrizione sia per la mancata intimazione dopo il decorso di un anno dalla notifica di alcune cartelle, sia perché, per altre cartelle, il credito non superava la soglia di 8.000 euro prevista dall’art. 76. La Cassazione ha esaminato la censura alla luce del principio, comunque, dell’obbligo di comunicazione preventiva e contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia e confermato l’esito della sentenza del Tribunale: l’iscrizione ipotecaria resta illegittima e ne va disposta la cancellazione. Ha chiarito che l’ipoteca ex art. 77 non è un atto di espropriazione e non richiede, perciò, l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2; deve però essere preceduta da una comunicazione al contribuente che gli consenta di pagare o presentare osservazioni. Poiché nel caso concreto era incontestato che nessuna comunicazione preventiva fosse stata inviata, la declaratoria d’illegittimità era conforme ai principi applicabili. Resta fermo che l’ipoteca conserva efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità. La domanda di risarcimento era stata respinta dal Tribunale e non risulta oggetto del ricorso. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di cassazione, poiché il resistente non si è costituito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
L’iscrizione ipotecaria non coincide con l’espropriazione forzata; pertanto, non le si applica l’obbligo di intimazione dell’art. 50, comma 2. Resta distinto e necessario l’obbligo di comunicare preventivamente al contribuente il preavviso d’iscrizione e di consentirgli di partecipare al procedimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
la lettera della espressione normativa - la quale chiaramente stabilisce che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
L’intimazione prevista dalla norma è condizione per procedere all’espropriazione quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è invece un adempimento richiesto per la sola iscrizione ipotecaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario, essa presuppone una specifica comunicazione al contribuente: sia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 - secondo cui gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto, tra cui va annoverata anche l'iscrizione ipotecaria, debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione
L’iscrizione ipotecaria è un atto impugnabile davanti al giudice tributario; la sua comunicazione è necessaria anche per rendere possibile l’esercizio tempestivo del diritto di impugnazione, entro sessanta giorni dalla notificazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 21
La comunicazione, quindi, deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perchè essa è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione, come si evince, altresì dal principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, che, all'art. 7 impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
La comunicazione di avvio deve precedere l’iscrizione, perché consente la partecipazione del destinatario e una corretta formazione del provvedimento. La decisione richiama inoltre l’obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica dei destinatari.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
l'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Gli atti destinati al contribuente devono essergli portati effettivamente a conoscenza; nel contesto della decisione, ciò sostiene la necessità di una comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48
dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea
La partecipazione procedimentale e la tutela effettiva del contribuente sono garanzie rilevanti anche alla luce della Carta dell’Unione; la mancata attivazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’iscrizione.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria tributaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è di per sé un atto di espropriazione: non occorre quindi la specifica intimazione dell’art. 50, comma 2, richiesta quando l’espropriazione non inizi entro un anno dalla cartella.
- L’assenza di quell’intimazione non esonera l’agente della riscossione dal comunicare preventivamente al contribuente che intende iscrivere ipoteca. La comunicazione deve lasciare un termine per pagare o presentare osservazioni; il principio richiamato dalla decisione indica, in coerenza con la disciplina successiva, un termine di trenta giorni.
- Se il preavviso e il contraddittorio preventivo sono omessi, l’iscrizione è illegittima e può essere dichiarata nulla dal giudice, anche quando il motivo di ricorso richiama una norma diversa o non pertinente: spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti.
- Poiché l’ipoteca ha natura reale, essa mantiene efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità; la sola omissione del preavviso non equivale quindi alla cancellazione automatica dell’iscrizione.
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