Cassazione Civile, Ordinanza n. 12832/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Una dipendente del Ministero, già in servizio come impiegata pubblica, aveva ricevuto nel 2009 un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata quinquennale ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, con collocamento in aspettativa senza assegni dal rapporto ordinario. Prima della scadenza dell’incarico, il Ministero aveva dichiarato la risoluzione anticipata sia del rapporto di lavoro sia del contratto individuale, invocando la facoltà prevista dall’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, per il sopravvenuto raggiungimento da parte della lavoratrice dell’anzianità contributiva massima di 40 anni. La dipendente aveva chiesto di conservare l’incarico sino alla sua scadenza e, in subordine, il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva escluso il diritto alla conservazione dell’incarico ma aveva condannato il Ministero al risarcimento; in appello la decisione era stata sostanzialmente confermata e incrementata per alcune spese mediche documentate. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione dell’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, sostenendo che tale norma doveva applicarsi anche agli incarichi dirigenziali temporanei conferiti a dipendenti interni della P.A., altrimenti si sarebbe creata una disparità di trattamento rispetto ai dirigenti di ruolo a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che l’art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, nel testo applicabile ratione temporis, non si applichi agli incarichi dirigenziali a termine conferiti ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 ai dipendenti pubblici già in servizio e collocati in aspettativa senza assegni. Secondo la Corte, la disciplina sul recesso anticipato per anzianità contributiva opera per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche dirigenziali, ma non può incidere sulla durata concordata di un incarico dirigenziale temporaneo, che è stata oggetto di una specifica valutazione discrezionale dell’amministrazione e di un assetto contrattuale distinto. La Corte ha escluso la denunciata disparità di trattamento, ritenendo non comparabili il dirigente di ruolo e il dipendente pubblico incaricato temporaneamente di funzioni dirigenziali quanto al profilo della durata del rapporto. Ha inoltre confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del Ministero e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’amministrazione statale non lo paga.
Norme richiamate
art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008
"le pubbliche amministrazioni ... possono ... risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi"
La facoltà di risoluzione unilaterale per raggiungimento della massima anzianità contributiva si applica ai rapporti a tempo indeterminato, anche dirigenziali, ma non agli incarichi dirigenziali a termine conferiti ai dipendenti pubblici ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
"Gli incarichi ... possono essere conferiti ... a tempo determinato"
L’incarico dirigenziale a termine presuppone una valutazione discrezionale dell’amministrazione sulle qualità professionali del soggetto e sulla durata utile dell’incarico, entro i limiti massimi previsti dalla legge.
"il contratto ha forza di legge tra le parti"
In mancanza di una chiara volontà legislativa, non si deve interpretare la disciplina sopravvenuta in modo da incidere retroattivamente sulla durata validamente pattuita del rapporto a termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare il vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente è un’amministrazione dello Stato non tenuta al relativo pagamento.
Massime di principio
- La facoltà della pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto al raggiungimento di una certa anzianità contributiva va interpretata restrittivamente e riferita ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, salvo espressa previsione contraria.
- L’incarico dirigenziale a tempo determinato conferito a un dipendente pubblico interno mantiene la propria autonomia rispetto al rapporto di impiego di base; la sopravvenuta maturazione dei requisiti pensionistici nel rapporto principale non incide automaticamente sulla durata dell’incarico se la legge non lo prevede espressamente.
- Ai fini del giudizio di comparazione per asserita disparità di trattamento, non sono comparabili situazioni strutturalmente diverse quanto al titolo e alla durata del rapporto, come il rapporto a tempo indeterminato e l’incarico dirigenziale a termine.
- Quando l’amministrazione abbia scelto discrezionalmente di conferire un incarico a termine per una durata determinata, la disciplina sopravvenuta non può essere letta in modo da vanificare ex post l’assetto negoziale, in assenza di un chiaro comando legislativo.
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