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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24570/2026 del 08/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2004, aveva determinato sinteticamente ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 un maggior reddito imponibile, recuperando IRPEF, addizionale regionale e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, secondo i giudici di merito, la disponibilità di liquidità idonea a finanziare gli incrementi patrimoniali, nonché l’assenza di prova circa l’effettivo versamento di quote societarie e la riconducibilità di alcune spese (in particolare il canone di locazione) a soggetti diversi. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’acquisto di un bene immobile costituiva indice certo di capacità contributiva, assistito da presunzione legale ex art. 2728 c.c., e che la contribuente non aveva fornito la prova liberatoria richiesta. Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Poiché non risultava notificato alla contribuente un diniego di definizione entro il 31 luglio 2020 e non era stata depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, se perfezionata secondo i presupposti e i termini di legge, prevale sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato e comporta l’estinzione del processo in assenza di tempestiva istanza di trattazione.
  • Nel regime della definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, la mancata notificazione del diniego entro il termine previsto e la mancata istanza di trattazione entro il termine successivo determinano l’estinzione del giudizio senza necessità di scrutinare il merito del ricorso.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non si applica oltre i casi tipici espressamente previsti dalla norma.
  • Nei giudizi definiti per estinzione conseguente a definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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