Sentenza del 29/07/2016 n. 15834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Puglia, che aveva annullato l'accertamento IRPEF relativo al periodo d'imposta 1991. L'Ufficio aveva imputato al socio maggiori redditi di capitale, ritenendo distribuiti utili extracontabili accertati nei confronti della B. S.r.l., società caratterizzata da una ristretta base partecipativa. È stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la ristretta compagine sociale costituisce presunzione idonea a fondare l'attribuzione degli utili non dichiarati ai soci, salva la prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto valida la notifica del ricorso, effettuata presso lo studio del difensore costituito nel giudizio di merito. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, chiarendo che, per le società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di utili extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci, anche sulla sola base della ristretta compagine sociale. Il socio può superare la presunzione dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, ma non è sufficiente invocare la mera esistenza di perdite contabili. La Corte ha tuttavia precisato che deve essere previamente verificata l'effettiva definitività dell'accertamento nei confronti della società; se tale accertamento è ancora oggetto di giudizio, il processo relativo al socio può dover essere sospeso per pregiudizialità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3
La norma è richiamata nel contesto dell'accertamento del reddito e della rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del socio.
La ristretta base partecipativa di una società di capitali, insieme all'accertamento di utili extracontabili, può costituire una presunzione semplice idonea a fondare l'imputazione degli utili ai soci, salva prova contraria.
La notifica dell'impugnazione può essere effettuata presso il procuratore costituito nel precedente giudizio o presso il domicilio eletto, secondo le modalità ritenute applicabili dalla Corte.
È stato applicato per consentire alle parti di presentare osservazioni sulla questione, rilevata d'ufficio, relativa alla validità della notifica del ricorso per cassazione.
Quando l'accertamento nei confronti della società è ancora pendente e costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile per quello nei confronti del socio, il processo relativo al socio deve essere sospeso per pregiudizialità tecnica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile consente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. anche al processo tributario, nei limiti di compatibilità.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con compagine sociale ristretta, l'accertamento definitivo di utili extracontabili può legittimare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.
- La presunzione può essere sufficiente anche senza ulteriori elementi convergenti a carico dell'Amministrazione finanziaria; spetta al socio fornire una prova concreta della mancata distribuzione, ad esempio dimostrando l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
- La mera presenza di perdite risultanti dal bilancio ufficiale non dimostra, da sola, che gli utili extracontabili non siano stati distribuiti.
- L'accertamento nei confronti del socio presuppone che sia effettivamente accertata l'esistenza di maggiori ricavi o utili non dichiarati da parte della società.
- Se l'accertamento societario è ancora pendente, il giudizio tributario del socio può dover essere sospeso fino alla definizione della controversia principale, anche se non sussiste un litisconsorzio necessario.
- In casi analoghi, il socio deve concentrarsi sia sulla contestazione dell'accertamento societario presupposto sia sulla prova specifica della mancata distribuzione o dell'impossibilità concreta di conseguire gli utili.
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