Cassazione Penale, Ordinanza n. 00167/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge di dieci giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza cautelare. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale plurimo, il G.I.P. di Napoli applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per due capi di imputazione: il primo per il delitto di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il secondo per una fattispecie concorsuale aggravata in materia di associazione mafiosa e armi. Il Tribunale del riesame confermava la misura. L'indagato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte non esamina il merito della censura perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: l'ordinanza, depositata il 3 ottobre 2025 e notificata al difensore il 6 ottobre 2025 e all'indagato l'8 ottobre 2025, doveva essere impugnata entro dieci giorni ai sensi dell'art. 311, comma 1, c.p.p.; il ricorso invece risultava presentato il 24 ottobre 2025, quindi oltre il termine. La Corte aggiunge che non vi erano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'imputazione cautelare contestata all'indagato; la sentenza non ne sviluppa il contenuto sostanziale, ma la menziona come parte dei capi cautelari.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato quale ulteriore titolo di reato cautelare contestato; non viene affrontato nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per tardività.
Richiamato in relazione alla contestazione concorsuale del capo XX; la Corte non entra nel merito della configurabilità del concorso.
Richiamata come circostanza aggravante del capo XX; non è oggetto di valutazione nel provvedimento di legittimità.
Menzi onata nuovamente nel capo XX insieme ad altri riferimenti normativi; resta sullo sfondo perché il ricorso è definito in rito.
artt. 10, 12 e 14 legge 497/1974
Richiamati nel capo XX in materia di armi; la Corte non si pronuncia sul merito della contestazione.
Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in materia cautelare; è la base della declaratoria di tardività.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze in materia cautelare reale o personale, il termine per proporre ricorso per cassazione è di dieci giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento alle parti legittimate secondo le regole processuali applicabili.
- La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità non sia dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione cautelare, rilevano le date di deposito del provvedimento, di notificazione al difensore e all'indagato, e la data effettiva di proposizione del ricorso.
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