Cassazione Penale, Ordinanza n. 00267/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, definendo il giudizio ex art. 599-bis c.p.p. con concordato sulle parti, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Foggia solo per rideterminare la pena in relazione a più episodi di furto aggravato e furti in abitazione aggravati, confermando il resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, carenza di motivazione sia sulla sussistenza della responsabilità penale sia sull'entità del trattamento sanzionatorio, in particolare sugli aumenti per la continuazione, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a riformulare la pena senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale, alla difformità tra richiesta e decisione del giudice, ovvero all'illegalità della pena; non sono invece proponibili censure sulla motivazione in ordine al proscioglimento o sulla mera congruità del trattamento sanzionatorio se la pena è comunque legale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per vizi inerenti alla volontà delle parti, al consenso del procuratore generale, alla difformità della pronuncia o all'illegalità della sanzione.
prevede la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti dalla legge; nel caso di concordato in appello è richiamato come base della definizione del ricorso.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis, secondo l'orientamento richiamato.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
richiamato in chiave storica per evidenziare la continuità con il previgente patteggiamento in appello e il limite del ricorso alla sola illegalità della pena.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere usato per riproporre censure già rinunciate o per contestare la mera motivazione sulla responsabilità o sulla congruità della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
- Sono ammissibili soltanto i motivi che investono la formazione del consenso al concordato, il consenso del procuratore generale, la difformità tra accordo e decisione del giudice, oppure l'illegalità della pena inflitta.
- La mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza resa all'esito del concordato in appello resta deducibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente la condanna alle spese processuali e, in via ulteriore, il versamento alla Cassa delle ammende.
- La mera doglianza sulla determinazione degli aumenti per la continuazione non è scrutinabile in cassazione se non si traduce in una pena fuori dai limiti di legge o diversa da quella prevista.
- Il concordato in appello conserva natura di negozio processuale dispositivo: una volta recepito nella sentenza, non è unilateralmente modificabile tramite impugnazione ordinaria, salvo il profilo dell'illegalità della pena.
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