Cassazione Penale, Ordinanza n. 00251/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 luglio 2025, ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e di 200 euro di multa per concorso in furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La censura, quindi, investiva il merito della motivazione sul trattamento sanzionatorio all'interno di una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per un vizio di motivazione non compreso tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Per tale tipo di decisione, infatti, sono ammessi solo i ricorsi che riguardino l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il controllo di legittimità sulla relativa sentenza è limitato ai motivi espressamente previsti dalla legge.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
prevede la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla norma.
richiamato per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
è richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Il vizio di motivazione sulla graduazione del trattamento sanzionatorio, ivi compreso il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso proposto fuori dai limiti legali comporta la declaratoria de plano e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende può essere disposto quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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