Cassazione Penale, Ordinanza n. 00166/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato destinatario di una sentenza del GIP con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione a plurime condotte di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, con pena di anni due e mesi sei di reclusione. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente, riservandosi di indicare successivamente i motivi. Successivamente ha trasmesso, tramite difensore, atto di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era originariamente inammissibile perché il ricorso per cassazione non può essere sottoscritto dalla parte personalmente, ma deve essere firmato da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; ha inoltre escluso rilievo alla successiva rinuncia, perché l'inammissibilità era già sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione. Ne è seguita la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore cassazionista. Ha ritenuto irrilevante la rinuncia successiva all'impugnazione, poiché l'inammissibilità era originaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; nel dispositivo è indicata la somma di euro cinquecento, mentre nel corpo della motivazione è richiamata la somma di euro quattromila, secondo il riferimento alla giurisprudenza costituzionale. La posizione sostanziale dell'imputato non è stata rivalutata nel merito.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) pronunciata dal GIP.
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammissibile il ricorso proposto personalmente dalla parte.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non risultano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un difensore, la delega al deposito o la sottoscrizione "per accettazione" non sostituiscono la necessaria titolarità tecnica della firma del ricorso.
- La successiva rinuncia all'impugnazione non sana l'inammissibilità originaria del ricorso, quando questa esista già al momento della proposizione.
- In caso di inammissibilità originaria del ricorso, opera il principio di soccombenza con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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