Cassazione Penale, Ordinanza n. 00266/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato per il reato di percosse aggravato da una circostanza aggravante ex art. 61 n. 11-octies c.p., il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo competente il Tribunale monocratico e ha disposto la trasmissione degli atti. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la competenza sarebbe invece del Giudice di pace anche per la fattispecie contestata. La Corte ha però esaminato il profilo preliminare dell'impugnabilità del provvedimento e non il merito della competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero perché manifestamente infondato sotto il profilo dell'ammissibilità: la sentenza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti al giudice ritenuto competente non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma può dar luogo soltanto a conflitto di competenza. Il provvedimento non è considerato abnorme e non ricorre un mezzo preventivo di sindacato immediato della Suprema Corte. Il ricorso è stato quindi definito in rito, senza esame nel merito della competenza.
Norme richiamate
Richiamato come circostanza aggravante contestata al reato di percosse; non oggetto di interpretazione sostanziale nel provvedimento.
Indicato come base procedurale per la decisione del ricorso.
Richiamato per affermare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la non impugnabilità per cassazione del provvedimento di declaratoria di incompetenza.
Richiamato nel contesto della giurisprudenza che esclude la ricorribilità per cassazione della sentenza declinatoria di competenza del giudice di pace.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato per escludere che la decisione sulla competenza abbia i requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La sentenza con cui il giudice declina la competenza per materia o per altra causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, non è ordinariamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Il provvedimento declinatorio della competenza ha natura processuale e non definitiva; il suo sindacato avviene attraverso gli strumenti del conflitto di competenza, non mediante impugnazione immediata in cassazione.
- Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce di ricorrere per cassazione contro provvedimenti per i quali l'ordinamento non preveda espressamente tale rimedio.
- Ai fini dell'art. 111, comma 7, Cost., sono ricorribili per cassazione solo i provvedimenti aventi carattere di decisorietà e definitività; una decisione sulla competenza non presenta tali requisiti quando il sistema consente la definizione del contrasto tramite conflitto di competenza.
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