Cassazione Penale, Ordinanza n. 00189/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca disposta su terreni e opere appartenenti a una società, in relazione al reato di lottizzazione abusiva. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza del 7 ottobre 2022. Contro questa pronuncia è stato proposto ricorso straordinario per cassazione, deducendo un asserito errore di fatto della Corte: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente qualificato la sua posizione come quella di ricorrente quale legale rappresentante della società, mentre egli avrebbe agito quale curatore del fallimento della società stessa, nell'interesse della massa fallimentare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. Ha escluso la sussistenza di un errore percettivo, osservando che la precedente declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata con riferimento a un ricorso promosso dal Bellantone nella qualità di rappresentante legale della società, in quanto curatore del relativo fallimento. Ha quindi ritenuto corretta la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda, precisando che eventuali regolazioni economiche interne restano devolute ai rapporti tra gli interessati secondo legge.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto percettivo; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto non può essere utilizzato per contestare la valutazione giuridica o la qualificazione processuale compiuta dalla Corte, ma richiede un vero errore percettivo su dati di fatto.
- Quando la Corte abbia correttamente individuato la qualità processuale del soggetto che ha proposto il ricorso, non sussiste errore di fatto deducibile con ricorso straordinario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza legale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda.
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