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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società, titolare di rapporti di conto corrente e di apertura di credito con l'istituto di credito, aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità parziale dei contratti nella parte in cui prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente ricalcolo del dare-avere e condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse. Il Tribunale aveva respinto la domanda per asserito difetto di prova. In appello la società aveva contestato tale esito, sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio consentisse comunque di ricostruire il rapporto e quantificare l'indebito anche sulla base degli estratti scalari, pur in mancanza di parte della documentazione iniziale. La Corte d'appello aveva accolto il gravame, dichiarando la nullità parziale del conto per la pattuizione anatocistica e condannando la banca alla restituzione di oltre 356 mila euro. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione, perché la consulenza avrebbe ricalcolato anche tassi passivi, CMS, valuta e spese oltre il tema della sola anatocisticità; 2) violazione dell'onere della prova, assumendo che la Corte avesse posto a carico della banca il mancato assolvimento probatorio della correntista; 3) violazione delle regole sulla consulenza tecnica e sulla decadenza dalle contestazioni, censurando l'uso del metodo sintetico e il recepimento delle conclusioni del CTU; 4) prescrizione dell'azione di ripetizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalle singole rimesse solutorie e non dalla chiusura del conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello si fondava su una duplice ratio: da un lato la tardività delle contestazioni tecniche, dall'altro la correttezza del ricalcolo compiuto dal CTU, limitato all'eliminazione della capitalizzazione trimestrale pur dovendo necessariamente ricalcolare interessi e commissioni secondo le pattuizioni; il ricorso non si confrontava con entrambe le rationes ed era inoltre generico. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che, quando agisce il correntista per ripetizione, la prova può essere desunta anche da estratti scalari e da altri elementi idonei, e che, in mancanza di prova contraria, è legittimo prendere a base il saldo risultante dal primo estratto disponibile se sfavorevole all'attore. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva in realtà esaminato nel merito le censure sul metodo di calcolo e che, comunque, la prova dei movimenti del conto può essere fornita anche mediante consulenza tecnica e documenti indiretti, come gli estratti scalari. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo acquisita al processo la natura ripristinatoria delle rimesse e quindi corretta la decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto, con esclusione dell'eccezione di prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi deducibili in cassazione, ma i motivi devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione, come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione e per censurare la decisione sul riparto dell'onere probatorio e sulla prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova nei giudizi di ripetizione dell'indebito su conto corrente.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito oggettivo.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per affermare la tardività delle contestazioni tecniche non sollevate nella prima difesa utile.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio e alle contestazioni sulla CTU.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione estintiva del diritto alla ripetizione.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte, poiché l'eventuale accoglimento di una censura non potrebbe comunque eliminare la decisione.
  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente, la prova dell'andamento del rapporto e del saldo può essere desunta non solo dagli estratti conto completi, ma anche da ulteriori documenti idonei e dalla consulenza tecnica d'ufficio, se consentono una ricostruzione certa e completa.
  • Se agisce il correntista, e il primo estratto disponibile reca un saldo a debito non contestato, il giudice può assumere quel saldo come base di partenza del ricalcolo in mancanza di elementi che dimostrino un debito inferiore o l'esistenza di un credito nel periodo non documentato.
  • La mancanza di una parte della documentazione del rapporto non comporta automaticamente il rigetto della domanda di ripetizione, ove il materiale acquisito consenta comunque di ricostruire in modo affidabile il rapporto dare-avere.
  • L'eccezione di prescrizione nel contenzioso bancario sulle rimesse in conto corrente può essere esaminata anche d'ufficio come eccezione in senso lato, purché la natura ripristinatoria delle rimesse e il rapporto di apertura di credito risultino dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti.
  • In presenza di un'apertura di credito e di rimesse aventi funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla chiusura del rapporto e non dalle singole rimesse.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProvePrescrizione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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