Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto in appello della domanda di una dipendente volta a ottenere il riconoscimento, ai fini della carriera e della graduatoria di mobilità, del servizio prestato presso una scuola paritaria, con conseguenti differenze retributive. La ricorrente in cassazione non contesta il merito della riforma, ma deduce che l'appello ministeriale fosse tardivo: sostiene di aver notificato la sentenza di primo grado all'indirizzo PEC dell'amministrazione indicato negli atti del primo grado e ricavabile dall'indice IPA, sicché avrebbe dovuto decorrere il termine breve di impugnazione. A suo avviso, la notifica era valida anche perché l'amministrazione si era costituita mediante funzionari ex art. 417-bis c.p.c. e perché, in mancanza di un indirizzo nel registro pertinente, era utilizzabile l'indirizzo istituzionale IPA. Lamenta quindi la violazione delle norme processuali sulla notifica e sulla decorrenza del termine breve per l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo sulla tardività dell'appello perché la notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve, doveva essere univocamente diretta al difensore o alla parte presso il difensore, cioè ai funzionari che avevano difeso l'amministrazione nel giudizio di primo grado, e non semplicemente all'amministrazione in persona o al suo indirizzo istituzionale PEC. La notificazione effettuata all'indirizzo estratto dall'IPA, priva di una chiara destinazione al procuratore o alla parte presso il procuratore e dello specifico scopo acceleratorio, non è idonea a far decorrere il termine breve. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite e aggiunge che nel ricorso mancava anche la trascrizione integrale della costituzione dell'amministrazione, profilo che in ogni caso non muta l'esito. Spese non liquidate perché il Ministero è rimasto intimato. È dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per l'originaria domanda di lavoro proposta dalla dipendente
la pubblica amministrazione che si costituisce mediante propri dipendenti attribuisce a questi ultimi le capacità del difensore, compresa la ricezione della notificazione della sentenza di primo grado
disciplina il termine breve per l'appello in materia lavoristica; la sua decorrenza dipende da una notificazione idonea della sentenza
in mancanza di valida notifica della sentenza, opera il termine lungo semestrale per impugnare
richiamati dalla ricorrente per sostenere la correttezza della notificazione e l'individuazione del destinatario
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del vizio dedotto in cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato dalla Corte quanto ai requisiti di specificità e completezza del ricorso, con rilievo della mancata trascrizione integrale della costituzione dell'amministrazione
art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
norma evocata dalla ricorrente sull'utilizzabilità degli indirizzi presenti nell'indice IPA
norma evocata dalla ricorrente in materia di comunicazioni e indirizzi telematici della PA
art. 16, comma 7, d.l. n. 179 del 2012
le notificazioni alle pubbliche amministrazioni nei giudizi di lavoro, per i provvedimenti finali di primo grado, devono avvenire esclusivamente per via telematica agli indirizzi comunicati nei modi di legge
art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012
individua gli indirizzi PEC comunicati per le notificazioni telematiche alle pubbliche amministrazioni
art. 289, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020
richiamato come modifica normativa del sistema di notificazioni telematiche alle PA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione si è costituita nel giudizio di primo grado tramite propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., la sentenza di primo grado, per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere notificata a tali dipendenti, che assumono la qualità funzionale di difensori ai fini della ricezione dell'atto.
- La notificazione della sentenza deve essere univocamente diretta allo scopo acceleratorio della decorrenza del termine breve: non basta la mera spedizione all'ente o a un indirizzo istituzionale se dalla relata non risulta chiaramente che l'atto è stato notificato al procuratore della parte o alla parte presso il suo procuratore.
- Nei giudizi di lavoro, le notificazioni ai provvedimenti finali di primo grado nei confronti delle pubbliche amministrazioni vanno eseguite secondo le forme telematiche previste dalla legge; la notificazione a modalità diverse non consente di far decorrere il termine breve né di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Ai fini della validità della notificazione per il termine breve, non si possono confondere il luogo o l'indirizzo di invio con il destinatario dell'atto: occorre sempre l'individuazione del soggetto al quale la notificazione è rivolta, e la sola indicazione del nominativo nell'epigrafe o nell'atto non supplisce alla mancata indicazione del destinatario nella relata.
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