Cassazione Civile, Ordinanza n. 00276/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
Nel giudizio di merito l'ente previdenziale aveva agito per ottenere la restituzione di una parte delle spese di lite già corrisposte agli avvocati ricorrenti, quali procuratori antistatari di una parte vittoriosa in un precedente processo, in esecuzione di una sentenza del Tribunale poi riformata in appello anche sul capo delle spese. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e per territorio sollevata dagli avvocati e aveva respinto le opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi per la restituzione. Con il ricorso per regolamento facoltativo di competenza i professionisti deducevano, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla competenza per sostenere che la causa non rientrava nella competenza funzionale del giudice del lavoro e che, per il valore della pretesa restitutoria, era competente il giudice di pace; con il secondo motivo contestavano la competenza territoriale, invocando il foro del luogo di residenza e/o quello della sede dell'ente, trattandosi di obbligazione liquida.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il credito del difensore distrattario delle spese di lite, pur originando da un titolo relativo a crediti di lavoro, non conserva la natura del credito oggetto del titolo e quindi non è soggetto al rito lavoro, con conseguente esclusione della competenza funzionale del giudice del lavoro e applicazione della competenza residuale per valore del giudice di pace. Quanto alla competenza territoriale, ha affermato che nelle azioni restitutorie conseguenti alla riforma o cassazione di una sentenza occorre guardare al rapporto obbligatorio in esecuzione del quale la prestazione era stata eseguita e, nel caso prospettato, il forum destinatae solutionis coincideva con la sede legale dell'ente in Roma. Perciò la Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Roma e ha ordinato la riassunzione della causa davanti a quel giudice; le spese del regolamento sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 7 c.p.c.
richiamato quale criterio generale e residuale di competenza per valore del giudice di pace, una volta esclusa la competenza funzionale del giudice del lavoro
art. 18 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate per la competenza, senza autonoma ratio decisiva nel provvedimento
art. 19 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate per la competenza, senza autonoma ratio decisiva nel provvedimento
art. 20 c.p.c.
utilizzato per individuare il foro dell'insorgenza dell'obbligazione e il forum destinatae solutionis ai fini della competenza territoriale
art. 28 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate per la competenza, senza autonoma ratio decisiva nel provvedimento
art. 38 c.p.c.
richiamato per affermare che la competenza territoriale va determinata sulla base di quanto prospettato dalle parti ricorrenti
art. 38 bis.1 c.p.c.
citato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
art. 1182 c.c.
richiamato per determinare il luogo di adempimento dell'obbligazione e quindi il foro di adempimento
art. 389 c.p.c.
evocato quale riferimento al credito restitutorio sorto in esito alla riforma o cassazione della sentenza
art. 413 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla competenza per materia e territorio nel rito lavoro
art. 414 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla competenza territoriale nel rito lavoro
art. 442 c.p.c.
evocato per escludere che la controversia rientrasse nella competenza funzionale del giudice del lavoro
Massime di principio
- Il credito del difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese di lite non segue automaticamente la natura del credito oggetto della controversia originaria: ai fini della competenza, la domanda relativa a quel credito va trattata secondo il rito ordinario, salvo specifiche norme speciali diverse.
- Quando una domanda ha ad oggetto la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata o cassata, la competenza territoriale va individuata avendo riguardo al rapporto obbligatorio in base al quale la prestazione fu eseguita, non alla sola obbligazione restitutoria in senso astratto.
- Nel caso di credito restitutorio liquido derivante da una sentenza riformata, il forum destinatae solutionis coincide con il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione sottostante, e le eventuali contestazioni sull'an o sul quantum non incidono sulla qualificazione del credito come liquido ai fini della competenza territoriale.
- Se la competenza funzionale del giudice del lavoro è esclusa, la competenza per valore si determina secondo la regola generale e residuale applicabile al giudice di pace, quando il petitum rientra nei relativi limiti di valore.
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