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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00275/2026 del 06/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, L. n. 1338/1962, proposta da una lavoratrice per due brevi periodi lavorativi (01/01/1974-30/04/1974 e 19/05/1974-31/05/1974), in relazione ai quali risultavano omessi i contributi previdenziali. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che il diritto alla costituzione della rendita fosse soggetto alla prescrizione ordinaria e aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame della lavoratrice, reputando il diritto imprescrittibile quando esercitato dal lavoratore. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962 e 2946 c.c., sostenendo che anche il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita è soggetto a prescrizione decennale. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la domanda del lavoratore di costituzione della rendita vitalizia non è imprescrittibile, ma si prescrive dal momento in cui si prescrive il diritto del datore di lavoro di costituire la rendita ai sensi del comma 1 dell’art. 13 L. n. 1338/1962.

Norme richiamate

  • art. 13 L. 12 agosto 1962, n. 1338

    comma 1; comma 5; richiamo anche al nuovo comma 7 introdotto dalla L. 203/2024

    La facoltà del datore di lavoro di costituire la rendita vitalizia è soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla prescrizione dei contributi; la facoltà del lavoratore di agire in sostituzione ex comma 5 non è imprescrittibile e inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro ex comma 1.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario di prescrizione decennale al diritto alla costituzione della rendita vitalizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per l’enunciazione del principio di diritto vincolante in sede di rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al rito camerale e al deposito dell’ordinanza.

  • L. 203/2024, art. 30

    La riforma conferma l’impostazione della prescrittibilità e introduce un ulteriore rimedio residuale a favore del lavoratore, quando siano prescritti sia il diritto del datore di lavoro sia quello del lavoratore ad agire in sostituzione.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, L. n. 1338/1962 non è imprescrittibile: si prescrive con il decorso del termine ordinario decennale, che comincia a decorrere quando si prescrive il diritto del datore di lavoro di provvedere alla costituzione della rendita.
  • Il termine di prescrizione del rimedio del lavoratore non può iniziare prima del venir meno del corrispondente diritto del datore di lavoro; la tutela del lavoratore è dunque sequenziale e subordinata temporalmente alla prescrizione del rimedio principale.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 203/2024 conferma che il sistema delle tutele per omissioni contributive è articolato in rimedi concorrenti e progressivamente più onerosi, con un rimedio residuale utilizzabile solo dopo la prescrizione delle facoltà previste dai commi 1 e 5 dell’art. 13.
  • In presenza di contrasto con tali principi, la sentenza di merito che ritenga imprescrittibile il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita deve essere cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

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