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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00287/2026 del 06/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di assunzione indetta da un Comune per quattro unità appartenenti alle categorie protette e iscritte negli elenchi previsti dalla l. n. 68/1999. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del candidato ad essere assunto, ordinando all’ente di compiere gli atti necessari; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che il candidato avesse perso il requisito dell’iscrizione nelle liste di collocamento mirato per avere svolto attività lavorativa nel periodo rilevante, con conseguente difetto dello stato di disoccupazione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulle assunzioni delle categorie protette, sostenendo che l’amministrazione non potesse riesaminare la graduatoria né svolgere un accertamento discrezionale dei requisiti, essendo precluso ogni potere autoritativo e dovendo la verifica essere riservata al Centro per l’impiego; con il secondo ha dedotto violazione delle norme della l. n. 68/1999, assumendo di essere rimasto iscritto nelle liste di collocamento mirato e di aver svolto un rapporto di lavoro inferiore a sei mesi, tale da non determinare la cancellazione dalle liste; con il terzo ha lamentato ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso su un profilo non devoluto, ossia il difetto di permanenza dell’iscrizione nelle liste per effetto dell’attività lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la questione dello stato di disoccupazione era stata effettivamente introdotta in appello e che comunque l’art. 112 c.p.c. riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia, non le ragioni poste a suo fondamento. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché il Comune non aveva esercitato poteri autoritativi o discrezionali, ma si era limitato ad una verifica meramente accertativa del requisito dello stato di disoccupazione, presupposto indispensabile della procedura; ha inoltre ritenuto inconferenti il richiamo a una circolare ministeriale e a una direttiva amministrativa. Sul secondo motivo ha rilevato il difetto di confronto con la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva escluso proprio il requisito dello stato di disoccupazione alla data rilevante. Nel merito ha chiarito che, secondo l’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, ratione temporis applicabile, lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi, senza rilevanza del reddito, e che solo dal 2019 è stata reintrodotta una disciplina basata su limiti reddituali. Poiché il ricorrente risultava occupato nel periodo considerato e il licenziamento era intervenuto solo successivamente alla data di approvazione della graduatoria e richiesta del nulla osta, egli non possedeva il requisito richiesto al momento utile e non poteva essere assunto. Spese compensate per la novità della questione; dato atto altresì dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. n. 68/1999

    disciplina il collocamento mirato e le procedure di assunzione delle categorie protette; la partecipazione richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

  • art. 414 c.p.c.

    indica il rito seguito nel giudizio di primo grado davanti al tribunale del lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione attiene all'ambito oggettivo della pronuncia e non alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

  • art. 19 d.lgs. n. 150/2015

    "lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi"

    nel regime ratione temporis applicabile, la sospensione dello stato di disoccupazione dipende dalla durata del rapporto subordinato e non dal livello di reddito; il superamento o meno del limite reddituale non era dunque decisivo.

  • d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 28 marzo 2019

    ha reintrodotto limiti di reddito ai fini dello stato di disoccupazione, ma la disciplina non era applicabile al caso concreto perché successiva ai fatti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    legittima l'atto di dare conto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di assunzione riservate che richiedono lo stato di disoccupazione come presupposto legale, l'amministrazione può effettuare una verifica accertativa dei requisiti senza che ciò integri esercizio di potere autoritativo o discrezionale illegittimo.
  • Ai fini del collocamento mirato e della partecipazione alla procedura, la verifica del requisito va compiuta con riferimento alla data rilevante per la selezione; se a tale data il soggetto non è disoccupato, manca un requisito essenziale e la domanda di assunzione non può essere accolta.
  • Nel regime dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2015, ratione temporis applicabile, il lavoro subordinato di durata fino a sei mesi comporta la sospensione dello stato di disoccupazione secondo il dato testuale della norma, senza che possa introdursi un criterio ulteriore fondato sul superamento di sei mesi per ciascun anno solare.
  • Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice fonda la decisione su diverse ragioni giuridiche o fattuali, purché resti nei limiti del petitum e della causa petendi devoluti al giudizio.
  • Circolari ministeriali e direttive amministrative non possono essere assunte come autonome fonti di violazione di legge idonee a sovvertire il dato normativo primario applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineGiudizio civile
RamiLavoroProcesso civile
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